DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1957, n. 366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, istitutiva dei vaglia postali a taglio fisso;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I vaglia postali a taglio fisso, istituiti con la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, sono dei seguenti importi: lire 500; lire 1000, lire 2000, lire 3000, lire 4000 e lire 5000.
Art. 2
Le tasse relative ai vaglia postali a taglio fisso sono stabilite nella seguente misura: a) tassa di emissione: da lire 500 e da lire
1000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da lire 2000 e da lire 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 da lire 4000 e da lire 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40 Non e' dovuto il diritto di ricevuta. b) tassa di rimborso: oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale, per ogni vaglia....... L. 10
Art. 3
In relazione a quanto disposto dagli articoli che precedono, nella tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, gia' modificata con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819, e 10 ottobre 1955, n. 1099, e' inserita, con il n. 46-bis, la voce: "Vaglia a taglio fisso" con l'indicazione della tassa di emissione di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente decreto, e sono modificate come segue le voci di cui ai numeri 47, lettera a), e 57-bis della stessa tabella: 47) Vaglia scaduti: tassa di rimborso: a) per vaglia ordinari, vaglia telegrafici, vaglia a taglio fisso, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale: per ogni vaglia................................. L. 10 57-bis) Diritto di ricevuta, per l'accettazione di raccomandate (esclusi i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi) e assicurate, per i pacchi, per emissione di vaglia, esclusi i vaglia a taglio fisso (per i vaglia telegrafici compete un solo diritto di ricevuta) (1)................................... L. 10
GRONCHI SEGNI- BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
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