DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 367
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Gli editori, i librai e gli industriali grafici, i quali esportino libri, testi di musica e altri prodotti editoriali o grafici, anche di autori stranieri, che contribuiscano alla diffusione della cultura italiana, possono conseguire, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1311, premi speciali di incoraggiamento.
Art. 2
I premi sono commisurati al valore letterario, artistico e scientifico delle pubblicazioni esportate e alla loro idoneita' a promuovere la diffusione della cultura, italiana all'estero, tenuto conto anche delle esigenze dei Paesi di destinazione. L'entita' dei premi e' determinata dal Comitato di cui all'art. 5, secondo i criteri indicati al comma precedente ed entro la misura massima del 30 per cento del prezzo normale di vendita al pubblico risultante dalla copertina o da altri elementi ritenuti idonei. Per i lavori grafici forniti a clienti stranieri, la misura massima dei premi non puo' superare il 5 per cento del prezzo fatturato.
Art. 3
Per ottenere i premi le ditte interessate devono presentare entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - domanda corredata di un riepilogo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario. A detta domanda devono essere allegate in visione le fatture o copia delle stesse - che saranno restituite alle ditte interessate dopo l'esame da parte del Comitato - specificanti: a) le pubblicazioni spedite; b) il destinatario e la localita' di destinazione; c) il prezzo normale di vendita. Ogni singola fattura deve essere vistata per conferma dalla dogana o corredata, per gli stampati spediti con il sistema dei "sottofascia", della ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione per raccomandata o della indicazione della pagina del registro di esportazione bollato sul quale la fattura e' stata iscritta. Il Comitato puo' richiedere la presentazione di ogni altro eventuale documento che, di volta in volta, ritenga necessario ai fini dell'erogazione dei premi.
Art. 4
Il pagamento dei premi e' disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alle determinazioni del Comitato previsto dal successivo art. 5.
Art. 5
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da uno dei funzionari di cui al seguente n. 1, da lui delegato, ed e' composto da: 1) due funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri; 3) un funzionario designato dal Ministero del tesoro; 4) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione; 5) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle Associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici. Qualora se ne presenti la necessita', il presidente, ha la facolta' di far partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche. Le mansioni di segreteria del Comitato sono affidate a due funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno di qualifica non inferiore al direttore di sezione e l'altro non inferiore a consigliere di 1ª classe. Il Comitato puo' eleggere nel proprio seno dei Sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente regolamento. Ai componenti del Comitato sono corrisposte per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 5.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
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