LEGGE 25 aprile 1957, n. 411

Type Legge
Publication 1957-04-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali, con annessi Capitolo d'oneri, Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANGELINI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Accord

Accord general portant reglementation economique des transports routiers internationaux Parte di provvedimento in formato grafico

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