LEGGE 25 aprile 1957, n. 411
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali, con annessi Capitolo d'oneri, Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANGELINI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Accord
Accord general portant reglementation economique des transports routiers internationaux Parte di provvedimento in formato grafico
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