DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1957, n. 438

Type DPR
Publication 1957-05-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3a);

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, con la quale sono state approvate variazioni ai diritti metrici;

Visto il regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1408, col quale sono state ammesse alla verificazione metrica le bilance a funzionamento automatico e continuato con carico costante, per pesare cereali;

Ritenuta la necessita' di consentire la fabbricazione di strumenti per pesare nei quali gli effetti provocati dall'azione del carico siano rilevati ed amplificati a mezzo di complessi elettronici;

Considerato che tali strumenti possono ammettersi alla verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1

Sono ammesse alla verificazione metrica ed alla legalizzazione le bilance automatiche a carico costante, delle "Officine meccaniche Zamboni", destinate alla pesatura di sostanze, o prodotti, granulosi o polverulenti, nelle quali gli effetti provocati dall'azione del carico sono rilevati ed ampliati a mezzo di complessi elettronici.

Art. 2

Il diritto di verificazione prima dovuto per ciascuno strumento e' il medesimo di quello stabilito dalla legge per la bilancia automatica di pari portata.

Art. 3

Le caratteristiche tecniche degli strumenti e le modalita' per la verificazione e legalizzazione di essi saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il parere del Comitato centrale metrico.

GRONCHI SEGNI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 89. - CARLOMAGNO

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