DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 439
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 e 24 ottobre 1955, n. 1006, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge sopracitata;
Ritenuta, la necessita' e la convenienza di fissare il prezzo di vendita del sale pastorizio complesso per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 e 24 ottobre 1955, n. 1006, e' aggiunto il seguente quarto comma: "Il prezzo speciale di vendita del sale per la pastorizia, tipo complesso, condizionato in sacchi da kg. 50, e' stabilito in lire 2250 per quintale quando e' reso franco su vagone o automezzo presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 2000 quintali per ogni acquisto".
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
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