DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 439
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 e 24 ottobre 1955, n. 1006, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge sopracitata;
Ritenuta, la necessita' e la convenienza di fissare il prezzo di vendita del sale pastorizio complesso per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 e 24 ottobre 1955, n. 1006, e' aggiunto il seguente quarto comma: "Il prezzo speciale di vendita del sale per la pastorizia, tipo complesso, condizionato in sacchi da kg. 50, e' stabilito in lire 2250 per quintale quando e' reso franco su vagone o automezzo presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 2000 quintali per ogni acquisto".
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)