DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 447

Type DPR
Publication 1957-05-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo le scuole di perfezionamento e di specializzazione della Facolta' di giurisprudenza, vanno inserite le seguenti norme riguardanti i corsi di specializzazione della Facolta' di economia e commercio. Corso di specializzazione in discipline bancarie Art. 215. - Il corso di specializzazione in discipline bancarie, annesso alla Facolta' di economia e commercio di Roma, ha lo scopo di completare nei laureati in economia e commercio le conoscenze utili al raggiungimento di una specifica maturita' in ordine alle esigenze di una fattiva e responsabile direzione di organismi bancari importanti. Art. 216. - Il direttore del corso di specializzazione, e' il professore di ruolo, titolare della cattedra di tecnica bancaria e professionale. Il direttore del corso, su conforme parere del Consiglio della facolta', puo' proporre che un professore del Consiglio di facolta', docente del corso assuma le funzioni di vice-direttore con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo temporaneamente. Alla nomina provvede il rettore. Gli insegnanti del corso sono proposti annualmente dal direttore, che puo' sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialita'. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del Consiglio di facolta' e alle nomine provvede il rettore. Il Consiglio del corso si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. Art. 217. - Al corso possono essere iscritti i laureati in economia e commercio e i laureati stranieri in possesso di titoli di studio che siano giudicati dalle autorita' accademiche equipollenti alla laurea italiana in economia e commercio al solo effetto dell'ammissione al corso. Art. 218. - Nel manifesto annuale possono essere stabilite particolari condizioni di ammissione, nonche' un numero massimo di iscrizioni. In mancanza di un sufficiente numero di iscritti il Consiglio di facolta' puo' disporre che il corso non abbia luogo per un anno. Tuttavia, se il corso venga comunque iniziato, dovra' essere proseguito, qualunque sia il numero degli iscritti, per la durata dell'intero corso. Art. 219. - Il corso ha la durata di un anno e consiste nei seguenti insegnamenti che si svolgeranno nei periodi e con la durata che saranno fissati dal Consiglio dei professori: 1) Economia monetaria e creditizia; 2) Diritto bancario; 3) Ordinamenti bancari esteri; 4) Organizzazione amministrativa e gestione delle imprese bancarie; 5) Organizzazione contabile delle imprese bancarie; 6) Ordinamento e tecnica dei crediti speciali; 7) Mercato finanziario e tecnica di borsa; 8) Tecnica e disciplina dei cambi e del commercio estero; 9) Diritto tributario; 10) Statistica di mercato e statistica bancaria; 11) Rapporti di lavoro, assistenza e previdenza sociale nelle banche; 12) Organizzazione meccanografica dei servizi di banca. Art. 220. - Il corso rilascia un certificato di frequenza e di esami sostenuti ai candidati che, avendo frequentato il corso stesso, superino, entro un periodo massimo di un biennio dalla iscrizione, gli esami delle singole discipline di cui all'art. 219, nonche' un esame finale. Art. 221. - L'esame finale consistera' in una prova orale di cultura generale sulle discipline interessanti la specializzazione e sara' sostenuto dopo aver superato tutti gli esami speciali davanti a una Commissione di sette membri, nominati dal rettore, su proposta del direttore del corso e composta in totalita', od in maggioranza, da insegnanti del corso stesso. Art. 222. - A completamento degli insegnamenti di cui all'art. 219 potranno essere tenute esercitazioni pratiche, conferenze su argomenti interessanti la specializzazione e predisposti viaggi di studio, visite e periodi di pratica in Italia e all'estero. Art. 223. - Per gli iscritti al corso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea. Art. 224. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facolta' di economia e commercio. La misura dei contributi per le esercitazioni di cui gli iscritti usufruiranno durante il corso e' fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facolta'. Corso di specializzazione in economia dei trasporti e del turismo Art. 225. - Il corso di specializzazione in economia dei trasporti e del turismo annesso alla Facolta' di economia e commercio ha lo scopo di completare nei laureati le conoscenze utili per la direzione e gli impieghi presso le imprese turistiche, alberghiere e di trasporto e presso le aziende e gli enti pubblici interessati al movimento dei forestieri, ai trasporti e alle comunicazioni. Art. 226. - Il direttore del corso e' nominato dal rettore fra i professori di ruolo della Facolta', su proposta del Consiglio della facolta' stessa, dura in carica un triennio, e puo' essere confermato. Il direttore del corso su conforme parere della Facolta' puo' proporre che un professore della stessa Facolta', docente del corso, assuma le funzioni di vice direttore con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo temporaneamente. Alla nomina provvede il rettore. Gli insegnanti del corso sono proposti annualmente dal direttore, che puo' sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialita'. Tali proposte sono subordinate all'approvazione della Facolta' e alle nomine provvede il rettore. Il Consiglio del corso si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. Art. 227. - Al corso possono essere iscritti i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze statistiche, demografiche e attuariali od anche laureati stranieri in possesso di titoli di studio che siano giudicati dalle autorita' accademiche equipollenti alle lauree italiane di cui al presente articolo al solo effetto dell'ammissione al corso. Art. 228. - Nel manifesto annuale possono essere stabilite particolari condizioni di ammissione, nonche' un numero, massimo di iscrizioni. In mancanza di un sufficiente numero di iscritti, il Consiglio di facolta' puo' disporre che il corso non abbia luogo per un anno. Tuttavia, se il corso venga comunque iniziato, dovra' essere proseguito, qualunque sia il numero degli iscritti per la durata dell'intero corso. Art. 229. - Il corso ha la durata di un anno e consiste nei seguenti insegnamenti che si svolgeranno nei periodi e con la durata che saranno fissati dal Consiglio dei professori: 1) Economia dei trasporti e del turismo; 2) Statistica dei trasporti e del turismo; 3) Sociologia e psicologia del turismo; 4) Geografia delle comunicazioni; 5) Tecnica amministrativa delle imprese dei trasporti e di turismo; 6) Tecnica merceologica dei trasporti; 7) Legislazione dei trasporti e del turismo; 8) Tecnica valutaria e creditizia. Art. 230. - Il corso rilascia un certificato di frequenza e di esami sostenuti ai candidati che, avendo frequentato il corso, superino, entro un periodo massimo di un biennio dalla iscrizione, gli esami delle discipline di cui all'art. 229, ed un esame finale nonche' esami di lingua francese e di un'altra lingua europea. Art. 231. - L'esame finale, al quale gli iscritti potranno presentarsi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consistera' nella discussione di una memoria originale su argomento relativo alle materie di insegnamento e sara' sostenuto dai candidati davanti ad una Commissione composta di sette membri, nominata dal rettore, su proposta del direttore del corso e composta in totalita', od in maggioranza, da insegnanti del corso stesso. Art. 232. - A complemento degli insegnamenti di cui all'art. 229 potranno essere tenute conferenze sui problemi della propaganda, della pubblicita', del diritto marittimo ed aereo, di amministrazione e di altre materie affini, da esperti in materia, e potranno anche essere predisposte visite e gite di studio per la conoscenza del funzionamento di organizzazioni per la ricettivita' ed i trasporti. Art. 233. - Per gli iscritti al corso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea. Art. 234. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facolta' di economia e commercio. La misura dei contributi per le esercitazioni di cui gli iscritti usufruiranno durante il corso e' fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facolta'. Dopo l'art. 384, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di specializzazione in ingegneria del traffico, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di specializzazione in ingegneria del traffico Art. 385. - Presso la Facolta' di ingegneria della Universita' degli studi di Roma e' istituito un corso di specializzazione in "ingegneria del traffico", al fine di preparare tecnici specializzati alla risoluzione di problemi inerenti alla circolazione dei mezzi di trasporto su strada. Art. 386. - Il corso ha la durata di un anno; e' diretto da un professore ordinario della Facolta' nominato dal rettore su designazione del Consiglio di facolta'. Il Consiglio del corso e' composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti costitutivi di cui all'art. 389. Art. 387. - Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati in ingegneria. Il Consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo degli iscritti e le norme per la ammissione nonche' il numero minimo di iscritti affinche' il corso stesso abbia luogo. Il Consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. Art. 388. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio del corso. Art. 389. - Gli insegnamenti impartiti nel corso si distinguono in costitutivi e monografici. Gli insegnamenti costitutivi (con esercitazioni) sono: 1) Elementi del traffico; 2) Controllo e regolazione del traffico; 3) Progetto della viabilita'; 4) Traffico e urbanistica. Gli insegnamenti monografici sono: 1° gruppo: 1) Fondamenti di statistica; 2) Elementi di psicotecnica; 3) Legislazione e infortunistica. 2° gruppo: 1) Trasporti pubblici urbani e suburbani; 2) Problemi economici della ingegneria del traffico. Gli esami degli insegnamenti costitutivi possono comprendere una prova pratica. Il Consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti. Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esami di gruppo. Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e visite ad impianti, stabilimenti o situazioni stradali di particolare interesse. Art. 390. - E' data facolta' al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre al Consiglio della facolta' proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Art. 391. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore, che puo' sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialita'. Tali proposte sono subordinate alla approvazione del Consiglio di facolta' e alle nomine provvede il rettore. Art. 392. - Per la validita' del corso, cioe' per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 393, gli iscritti dovranno: superare gli esami degli insegnamenti costitutivi e quelli di gruppo sugli insegnamenti monografici; redigere un progetto o uno studio sulle materie d'insegnamento. Tale ultimo elaborato verra' discusso alla presenza di una Commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e nominata e presieduta dal direttore del corso. Ogni esame fallito potra' essere ripetuto una sola volta. Art. 393. - Agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami ed ottenuta la idoneita' nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Art. 394. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse, contributi generali e per esercitazioni nella misura che verra' stabilita dal Consiglio di amministrazione della Universita' su proposta del Consiglio della facolta' udito il direttore del corso.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 91. - CARLOMAGNO

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