DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1957, n. 476
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Roma in data 31 gennaio 1956 e 11 gennaio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' di Roma.
Art. 2
E' istituito ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli stabiliti nel decreto Ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, e successive modificazioni, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 1
Convenzione per la Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma. L'anno 1956 questo giorno 31 del mese di gennaio in Roma in una sala della Direzione generale dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma e delegato agli atti e ai contratti dell'Universita' stessa a norma dei decreto rettorale del 14 dicembre 1949, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui appresso (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; on. avv. Renato Morelli di Vincenzo, nato a Campobasso e domiciliato per la carica presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (via IV Novembre, 144) delegato alla stipulazione della presente convenzione dall'istituto nazionale delle assicurazioni stesse, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, in data 18 ottobre 1955 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto. Le due parti contraenti della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso: che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' degli studi di Roma; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, udito anche il parere della Facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico ha esaminato ed approvato nella seduta del 25 marzo 1955 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione del suddetto posto di assistente ordinario ed ha autorizzato il Rettore alla stipula della presente convenzione; Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma, e' istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alla clinica delle malattie nervose e mentali e con le norme dell'art. 1 sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla clinica suddetta.
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 2
Art. 2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila, pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario.
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila).
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 4
Art. 4. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui trattasi, con esonero dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da ogni ulteriore e diverso onere o responsabilita' in ordine al suddetto trattamento di cessazione del servizio.
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Roma si obbliga in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla clinica delle malattie nervose e mentali, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario; b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 200.000 (duecentomila) che gli verra' corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della clinica delle malattie nervose e mentali la somma che rimanga disponibile una volta eseguiti i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di assistente ordinario assegnato alla clinica delle malattie nervose e mentali si intendera' senz'altro soppresso e il titolare del posto medesimo cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' degli studi di Roma e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di assistente presso medicina Universita' di Roma-art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono e con me funzionario delegato agli atti contratti dall'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Roma. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, col mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su cinque pagine intere e righe diciannove della sesta pagina. Il rettore: Giuseppe U. Papi Renato Morelli L'ufficiale rogante: Alfredo Masdea Registrato al 1° Ufficio atti pubblici di Roma al n. 5669, vol. 52/5, addi' 1° febbraio 1956. Esatte lire, esente - Il Procuratore (firma illeggibile). Copia conforme all'originale, rilasciasi ad uso amministrativo. Roma, addi' 17 febbraio 1956 L'ufficiale rogante: Alfredo Masdea
Atto aggiuntivo alla Convenzione-art. 1
Atto aggiuntivo alla convenzione per la Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma. L'anno millenovecentocinquantasette questo giorno undici del mese di gennaio in Roma, in una sala del Rettorato della citta' universitaria, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettorale del 14 dicembre 1949 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto della Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: prof. Papi Giuseppe Ugo del fu Celestino, nato e Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con la delibera del Consiglio di amministrazione in data 28 novembre 1956 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; on. avv. Renato Morelli di Vincenzo, nato a Campobasso e domiciliato per la carica presso la Direzione generale dell'I.N.A.I.L., via IV Novembre n 144, delegato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo dall'I.N.A.I.L. stesso, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto in data 12 novembre 1956 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto. Le due parti contraenti della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso: che l'I.N.A.I.L. e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' di Roma; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma udito anche il parere della Facolta' di medicina e chirurgia e del Senato accademico ha esaminato ed approvato nella seduta del 25 marzo 1955 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la istituzione mediante, convenzione del suddetto posto di assistente ordinario; che il Ministero della pubblica istruzione nel prendere in esame la relativa convenzione con lettera n. 7826 del 3 settembre 1956 ha sottolineato le necessita', secondo i suggerimenti prospettati dal Ministero del tesoro, che la convenzione dal 31 gennaio 1956 istitutiva del posto di cui trattasi venga emendata nel senso: "di stabilire che l'integrazione del contributo di L. 1.400.000 da effettuare allorquando, tale somma risulti inadeguata, in dipendenza di eventuali miglioramenti disposti dallo Stato a favore dei propri dipendenti, deve decorrere dal giorno di concessione degli aumenti stessi, anziche' dalla data del relativo provvedimento. Ed in relazione a tali miglioramenti va pure previsto l'aumento, proporzionale del contributo anno di L. 200.000 da destinare alla costituzione dell'apposito fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto. Di eliminare nell'art. 4 l'espressione: "con esonero dell'I.N.A.I.L. da ogni ulteriore e diverso onere e responsabilita' in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio"; che l'I.N.A.I.L. con delibera presidenziale del 12 novembre 1956 ha dichiarato di accettare quanto prospettato dal Ministero della pubblica istruzione; che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 novembre 1956, ha esaminato e approvato il testo del presente atto aggiuntivo alla convenzione del 31 gennaio 1956; Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione stipulata il 31 gennaio 1956, ufficiale rogante il dott. Alfredo Masdea, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, gli articoli 3 e 4 sono cosi' modificati: Art. 3. - "Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio carovita ed indennita' di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo di mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila)". Art. 4. - L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo della durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Istituto si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.
Atto aggiuntivo alla Convenzione-art. 2
Art. 2. Il presente atto aggiuntivo che e' fatto nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma, sara' registrato in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) e [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data ai comparenti che la approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Universita' di Roma. Non si da lettura dei due allegati perche' le parti, con il mio consenso vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su cinque pagine intere e righe ventitre della sesta pagina. Il rettore: Giuseppe U. Papi Renato Morelli L'ufficiale rogante: Alfredo Masdea Registrato al 1° Ufficio atti pubblici di Roma al n. 4014 vol. 58/5 addi' 23 gennaio 1957, esatte lire: esente, L. - di cui L. - per diritti di segreteria. Il direttore: (firma illegibile)
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