DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 477

Type DPR
Publication 1957-05-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 29 luglio 1949, n. 474, e la legge 4 agosto 1955, n. 683; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108; Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 23 febbraio 1957; Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716, e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1° luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, e 23 maggio 1956, n. 602; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, e' modificato come segue: "I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 4.500.000.000 (quattro miliardi e cinquecento milioni) e sono assegnati: per L. 1.300.000.000 (un miliardo e trecento milioni) alla Sezione ordinaria, per L. 400.000.000 (quattrocento milioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per lire 2.800.000.000 (due miliardi e ottocento milioni) alla Sezione autonoma".

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 108. - CARLOMAGNO

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