DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1957, n. 479

Type DPR
Publication 1957-02-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, e ne e' stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione 19 aprile 1956 del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618. L'allegato statuto, composto di diciotto articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

GRONCHI CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 119. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 1

Statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo" Art. 1. E' costituito, con sede in Palermo, l'Ente autonomo denominato - Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo". Tale Ente ha i seguenti scopi: 1) organizzare annualmente una fiera campionaria a carattere internazionale interessante tutti i rami della produzione, mettendo in particolare evidenza la possibilita' e le realizzazioni dell'economia isolana; 2) organizzare, in epoche diverse da quelle della Fiera campionaria, mostre speciali dirette a favorire l'agricoltura, l'industria ed il commercio della Regione.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 2

Art. 2. Partecipano alla costituzione dell'Ente e contribuiscono alla formazione del patrimonio dello stesso, nella misura e nei modi stabiliti dalle singole Amministrazioni: a) il comune di Palermo; b) il Banco di Sicilia; c) la Cassa di risparmio V. E.; d) la Camera di commercio di Palermo.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 3

Art. 3. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle erogazioni degli enti di cui al precedente art. 2; b) dal patrimonio dell'Ente Fiera del Mediterraneo, gia' rilevato dal Comitato promotore di cui all'atto 23 luglio 1946 in notar Giuseppe Angilella di Palermo; c) da eventuali lasciti e donazioni; d) dalle quote delle eventuali eccedenze attive dei singoli esercizi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 16.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 4

Art. 4. Alle spese di gestione l'Ente provvede: a) con gli interessi attivi del patrimonio; b) con il ricavato delle manifestazioni fieristiche per il noleggio degli stands e la vendita dei biglietti nonche' con il ricavato di altre iniziative e concessioni connesse alla Fiera; c) con eventuali contributi di enti e persone.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 5

Art. 5. Gli organi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 6

Art. 6. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio e su designazione dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana; dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Egli e' il legale rappresentante dell'Ente; presiede il Consiglio generale e la Giunta e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; provvede a tutto quanto e' necessario per assicurare la continuita' amministrativa dell'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 7

Art. 7. Il Consiglio generale e' composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana; a) cinque membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro e uno del Ministero degli affari esteri; b) un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) quattro membri in rappresentanza della Regione e cioe': uno in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo; e) un rappresentante del comune di Palermo; f) un rappresentante del Banco di Sicilia; g) un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.; h) un rappresentante dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia; i) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei commercianti; l) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli industriali; m) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli agricoltori; n) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli artigiani; o) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali; p) un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale; q) un rappresentante della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia. Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verra' fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo. I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posto, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto. Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 8

Art. 8. Spetta al Consiglio generale di: a) fissare le direttive dell'Ente; b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) deliberare sugli atti che comportano trasformazioni del patrimonio dell'Ente non previste in bilancio; d) deliberare lo stato giuridico e le norme di assunzioni del personale, nonche' l'organico ed il trattamento economico del medesimo; e) approvare i regolamenti interni di gestione.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 9

Art. 9. Il Consiglio generale si raduna in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nei termini di cui al successivo art. 15. Straordinariamente, puo' essere convocato tutte le volte che il presidente e la Giunta lo ritengano opportuno ovvero ne facciano richiesta cinque componenti. Le sedute del Consiglio generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno quattro di essi. La seconda convocazione deve aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. Le deliberazioni sono rese valide con la maggioranza assoluta degli intervenuti. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate, viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 10

Art. 10. La Giunta esecutiva e' formata, oltre che dal presidente, da cinque altri componenti il Consiglio generale, e precisamente, dai rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, della Cassa di risparmio V. E., del Banco di Sicilia, della Camera di commercio di Palermo e del comune di Palermo. La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e ne assume i poteri. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. La durata in carica della Giunta e' quella stessa del Consiglio.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 11

Art. 11. Spetta alla Giunta esecutiva: a) provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Ente ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) approvare il programma delle manifestazioni predisposte dal segretario generale; c) formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale; d) esercitare, in casi di assoluta urgenza, i poteri del Consiglio generale, salvo ratifica di questo nella seduta immediatamente successiva.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 12

Art. 12. La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne venga richiesto da almeno due dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute o delle deliberazioni valgono le norme previste dall'art. 9 per il Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 13

Art. 13. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, sentito il competente organo consultivo, su proposta che viene fatta dal presidente dell'Ente, dopo di aver sentito il Consiglio generale. Egli e' capo del personale e degli uffici e funziona da segretario del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 14

Art. 14. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministero del l'industria e del commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana. I membri effettivi rappresentano rispettivamente il Ministero dell'industria e del commercio, l'Assessorato regionale per l'industria e per il commercio, la Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo ed il comune di Palermo. Il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio riveste le funzioni di presidente del Collegio dei revisori. I due membri supplenti sono nominati su designazione rispettivamente del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio V. E. Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto non siano modificati dallo statuto. Esso ha facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva. Il Consiglio generale determina l'indennita' da corrispondere ai membri del Collegio. I revisori durano in carica tre anni.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 15

Art. 15. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Non piu' tardi del 30 novembre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato al Consiglio dalla Giunta esecutiva entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere previamente esaminati dal Collegio dei revisori e corredati da una sua relazione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio generale, debbono essere sottoposti, entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio generale, al Ministero dell'industria e del commercio, il quale approva o meno, d'intesa con l'Amministrazione della Regione siciliana. Sono altresi' soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa col l'Amministrazione regionale siciliana, le deliberazioni che impegnano l'Ente per piu' di un esercizio finanziario e quelle che dispongono storni di spese da capitolo a capitolo, nonche' le deliberazioni concernenti il regolamento, l'organico e il trattamento economico del personale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 16

Art. 16. Le eccedenza attive nette di ciascun esercizio, dedotti gli ammortamenti e la retribuzione al capitale di partecipazione nei limiti del 5 per cento in ragion d'anno, saranno devoluti: l'80 per cento per la costituzione della riserva; il 20 per cento a disposizione del Consiglio per gli scopi dell'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 17

Art. 17. Il Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente puo' affidarne la amministrazione straordinaria ad un commissario che nominera' con proprio decreto.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo-art. 18

Art. 18. L'Ente puo' sciogliersi con decisione del Consiglio generale, adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti, o essere sciolto per determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, per constatata impossibilita' funzionale e assoluta deficienza finanziaria. In caso di scioglimento, la Giunta esecutiva assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente. Per gravi motivi il Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana, potra' affidare tale gestione ad un commissario liquidatore. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE

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