DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 487
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2048, con il quale i comuni di Santa Luce e di Orciano Pisano furono riuniti in unico Comune, denominato "Santa Luce Orciano));
Viste le istanze in data 6, 26 febbraio e 20 novembre 1955, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti e degli elettori del cessato comune di Orciano Pisano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Santa Luce Orciano in data 14 dicembre 1954, n. 59, ed in data 29 agosto 1956, n. 45; della Deputazione provinciale in data 9 maggio 1946, n. 200, e del Consiglio provinciale di Pisa in data 8 ottobre 1956, n. 72/4, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 gennaio 1957, n. 57;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Orciano Pisano, in provincia di Pisa, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Santa Luce Orciano e' restituita l'antica denominazione di Santa Luce.
Art. 2
Il Prefetto di Pisa, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Santa Luce ed il ricostituito comune di Orciano Pisano, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Santa Luce Orciano alla data del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Santa Luce Orciano, che sara' inquadrato negli organici del comune di Orciano Pisano, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1957
Atti del governo, registro n. 106, foglio n. 138. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.