DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 489
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 81. - E' modificato come segue:
"Non sono consentite abbreviazioni di corso. E' fatta eccezione per gli assistenti universitari di ruolo, incaricati, supplenti, straordinari e volontari nelle rispettive specialita' ai quali e' consentita:
l'iscrizione al secondo anno direttamente senza esame di ammissione per gli assistenti ordinari;
l'iscrizione al secondo anno previo esame favorevole di ammissione per gli assistenti, incaricati, supplenti, straordinari e volontari".
Art. 95. - E' modificato come segue:
"Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione e' di diritto il professore di ruolo o fuori ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo il direttore e' nominato dalla Facolta' di medicina e chirurgia che lo sceglie fra i propri componenti".
Il titolo del capo III "Scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e parassitarie" cambia denominazione in "Scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e tropicali".
Di conseguenza gli articoli 108, 112, 113 relativi alla suddetta scuola risultano cosi' modificati:
Art. 108. - "La scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e tropicali conferisce il diploma di specialista in malattie infettive e tropicali".
Art. 112. - "Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
Primo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica delle malattie infettive e tropicali (biennale);
2) Anatomia patologica delle malattie infettive e tropicali;
3) Batteriologia e sierologia;
4) Protozoologia;
5) Elmintologia ed entomologia;
6) Chemioterapia.
Secondo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica delle malattie infettive e tropicali (biennale);
2) Clinica neuropsichiatrica, in rapporto alle malattie infettive e tropicali ed all'igiene coloniale;
3) Clinica oculistica, in rapporto alle malattie infettive e tropicali ed all'igiene coloniale;
4) Clinica ostetrica e ginecologica; in rapporto alle malattie infettive e tropicali ed all'igiene coloniale;
5) Igiene coloniale e profilassi delle malattie infettive.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
Art. 113. - "L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver ottenuto tutta le firme di frequenza dei corsi del primo e deve aver superato almeno gli esami di anatomia patologica delle malattie infettive e tropicali, di batteriologia e sierologia e di chemioterapia".
Gli articoli 118 e 119, relativi alla scuola di specializzazione in clinica ostetrico-ginecologica sono modificati come segue:
Art. 118. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
Primo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Fisiologia della gravidanza, del parto e de puerperio;
2) Esame clinico della gravida;
3) Nozioni applicate di laboratorio.
Insegnamenti complementari:
1) Anatomia pelvi-genitale.
Secondo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Semeiotica ostetrica e ginecologica;
2) Fisiopatologia della gravidanza e del puerperio;
3) Puericultura prenatale e postnatale;
4) Operazioni ostetriche.
Insegnamenti complementari:
1) Farmacologia applicata;
2) Immunologia.
Terzo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (biennale);
2) Patologia ostetrica;
3) Patologia ginecologica;
4) Roentgendiagnostica e roentgenradiumterapia;
altre terapie fisiche della branca;
5) Terapia ostetrico-ginecologica.
Insegnamenti complementari:
1) Anatomia patologica applicata.
Quarto anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Nozioni di urologia applicata;
2) Igiene e legislazione sanitaria applicata;
3) Malattie infettive e gravidanza;
4) Le psicosi e le psiconeurosi in rapporto con le funzioni genitali muliebri.
Art. 119. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve avere almeno superato i seguenti esami:
Per essere ammesso al secondo anno gli esami di fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio.
Per essere ammesso al terzo anno, gli esami di semeiotica ostetrica e ginecologica, di fisiopatologia della gravidanza, del puerperio e di operazioni ostetriche.
Per essere ammesso al quarto anno gli esami di patologia ostetrica, di patologia ginecologica e di terapia ostetrico-ginecologica.
L'art. 124, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica, e' modificato come segue:
Art. 124. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
Primo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Fisica delle radiazioni;
2) Tecnica e metodologia roentgendiagnostiche;
3) Tecnica e metodologia roentgen-radium-isotopoterapiche;
4) Radiobiologia;
5) Semeiotica generale radiologica.
Secondo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Semeiotica generale radiologica;
2) Quadri clinico-radiologici delle malattie interne ed applicazioni terapeutiche;
3) Quadri clinico-radiologici delle malattie chirurgiche ed applicazioni terapeutiche;
4) Roentgen-radium-isotopoterapia clinica;
5) Terapia fisica.
Insegnamenti complementari:
1) Legislazione e deontologia professionale radiologiche.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
Dopo l'art. 145 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della "Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni" presso la Facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 146. - La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 147. - La scuola ha sede presso l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 148. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 149. - La scuola ha la durata di due anni.
Art. 150. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
Primo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale generale;
2) Nozioni generali di diritto;
3) Tanatologia e tecnica delle autopsie medico-legali;
4) Lesivita' medico-legale (biennale);
5) Ematologia ed altre indagini del laboratorio medico-legale;
6) Anatomia e istologia patologica applicate alla medicina legale;
7) Assicurazione malattia; assicurazione invalidita', vecchiaia e tubercolosi.
Secondo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale applicata al diritto civile, penale e canonico;
2) Lesivita' medico-legale (biennale);
3) Semeiotica medico-legale e tecnica delle valutazioni;
4) Tossicologia forense e del lavoro;
5) Ostetricia forense;
6) Psicologia e psichiatria forense;
7) Antropologia criminale;
8) Assicurazioni infortuni e malattie professionali;
9) Medicina legale militare e pensionistica.
I corsi sono integrati da: esercitazioni, sotto forma di due anni di internato obbligatorio nell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni; da conferenze su argomenti di medicina legale e di medicina assicurativa; da visite a stabilimenti industriali, istituti di prevenzione e di pena, ecc.
Art. 151. - L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 maggio 1957
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 132. - CARLOMAGNO
Art. 1
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