DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 510

Type DPR
Publication 1957-03-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308;

11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345; 24 luglio 1955, n. 798; 28 giugno 1958, n. 891 e 24 settembre 1956, n. 1156;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di "Diritto penale militare" e "Diritto della previdenza sociale".

Art. 16. - Al comma unico dell'art. 16, concernente le precedenze, per gli esami, fra gli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, va aggiunta la norma seguente; "ne' gli esami di diritto penale militare e di medicina legale e delle assicurazioni se non abbiano superato l'esame di diritto penale".

Art. 18. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Appartengono alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti Istituti e Seminari:

Istituto di diritto privato, comprendente i Seminari di diritto civile, diritto commerciale e diritto del lavoro;

Istituto di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto pubblico generale, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto processuale civile, di diritto penale e di diritto internazionale;

Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico, comprendente i Seminari di storia del diritto italiano, di diritto ecclesiastico, di diritto romano, di storia del diritto romano e dei diritti antichi;

Istituto di filosofia del diritto e diritto comparato, comprendente i Seminari di filosofia del diritto e diritto comparato e sociologia generale;

Istituto di scienze-economiche, comprendente i Seminari di economia politica e di scienze delle finanze e diritto finanziario;

Istituto di statistica comprendente il Seminario di statistica.

Art. 20. - E' sostituito dal seguente: "I direttori dei Seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti particolari che li riguardano, e durano in carica due anni.

Il direttore e' assistito da un Consiglio direttivo composto di professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dei Seminario".

Art. 34. - E' aggiunto il comma seguente: "Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, prese su proposta avanzata dalla Facolta' di giurisprudenza, sentito il direttore della scuola, e approvata dal Senato accademico".

Art. 72. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:

Tisiologia;

Malattie infettive;

Malattie infettive dell'infanzia;

Psichiatria;

Anatomia topografica.

Art. 76. - Alla denominazione dell'"Istituto di medicina legale, infortunistica e delle assicurazioni" e' sostituita quella di "Istituto di medicina legale e delle assicurazioni".

Art. 86. - Agli insegnamenti del corso di laurea in fisica, integrati da esercitazioni, sono aggiunti i seguenti: Analisi superiore, Fisica matematica, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 87 , concernente le precedenze per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in fisica.

E' aggiunta, nell'unico comma, la seguente norma: "ne' all'esame del secondo corso di Analisi matematica (Analisi infinitesimale) se non abbiano superato il primo corso (Analisi algebrica)".

Art. 88. - Il comma V e' sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di Analisi matematica e di Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometrica descrittiva con disegno" importano ciascuno due commi distinti".

Art. 89. - Agli insegnamenti del corso di laurea in scienze matematiche, integrati da esercitazioni, sono aggiunti i seguenti:

Fisica superiore, Analisi superiore, Geometria superiore, Fisica matematica, Matematiche complementari, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 90 , concernente le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze matematiche.

Dopo il comma primo e' aggiunto il seguente: "L'esame del primo corso di Analisi matematica algebrica e infinitesimale (Analisi algebrica) deve precedere quello del secondo corso (Analisi infinitesimale); l'esame di Geometria analitica, con elementi di proiettiva deve precedere quello di Geometria descrittiva con disegno".

Art. 92. - Agli insegnamenti del corso di laurea in matematica e fisica, integrati da esercitazioni, sono aggiunti i seguenti: Analisi superiore, Geometria superiore, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 99. - Agli Istituti che, con l'approvazione della Facolta', possono essere compresi tra quelli che lo studente in scienze biologiche e' tenuto a frequentare, da interno, e' aggiunto quello di Patologia vegetale.

Art. 101. - E' sostituito dal seguente: "I corsi di Chimica generale e inorganica con elementi di organica, di mineralogia, di geologia, di geologia applicata, di geografia fisica, di petrografia, di paleontologia, di fisica terrestre e quelli complementari di antropologia, di botanica, di zoologia e di giacimenti minerari comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna.

Il corso di Fisica sperimentale (biennale) comporta un corso (biennale) di esercitazioni, che ne formano parte integrante.

Il corso biennale di Fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno".

Art. 103 , riguardante il biennio di studi propedeutici in ingegneria.

Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente:

"I corsi predetti comportano delle esercitazioni che ne formano parte integrante".

Art. 125 , contenente l'elenco degli insegnamenti del triennio d'applicazione della Facolta' di ingegneria.

L'insegnamento di "Elettrotecnica applicata", e' sostituito da quello di "Elettronica applicata".

Art. 181 , concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in studi talassografici.

Il comma secondo e' sostituito dal seguente:

"Il direttore e' coadiuvato da un Consiglio della scuola, designato dalla Facolta' tra i professori di ruolo di materie aventi attinenza con lo studio del mare".

Art. 182. - E' sostituito dal seguente:

"Alla scuola possono iscriversi i laureati in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in chimica, in fisica, in geografia, in ingegneria civile sottosezione idraulica ed in discipline nautiche".

Dopo l'art. 187 sono aggiunti i seguenti articoli riguardanti l'istituzione della scuola di specializzazione in chimica analitica.

Scuola di specializzazione in chimica analitica

Art. 188. - Alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Padova, e' annessa la scuola di specializzazione didattico-professionale in chimica analitica che si propone la preparazione di personale specializzato nelle tecniche della moderna chimica analitica, con speciale riguardo alle loro applicazioni.

Art. 189. - La scuola e' retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facolta' di scienze.

Il direttore dura in carica due anni, puo' essere riconfermato ed e' coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 190. - Alla scuola possono iscriversi i laureati delle Facolta' di chimica industriale, Scienze matematiche, Fisiche e naturali, Farmacia, Ingegneria, Agraria, Medicina e chirurgia, Veterinaria, Scienze economiche e commerciali dopo aver superato l'esame di ammissione.

Art. 191. - La durata degli studi e' di due anni.

Art. 192. - I corsi della scuola comprendono le seguenti materie:

Primo anno:

Chimica analitica generale I;

Due corsi semestrali con esercizi a scelta;

Esame finale del primo anno integrato con prove pratiche.

Secondo anno:

Chimica analitica generale II;

Due corsi semestrali con esercizi a scelta;

Esame finale del secondo anno integrato con prove pratiche.

Elenco dei corsi semestrali con esercizi:

Tecniche cromatografiche;

Tecniche elettrochimiche;

Tecniche ottiche;

Tecniche radiochimiche;

Tecniche roentgenografiche ed elettroniche;

Tecniche spettrofotometriche;

Tecniche e spettroscopia di massa.

I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche di laboratorio, con dimostrazioni e cicli di conferenze. Ciascun anno il Consiglio della scuola predispone il programma dei corsi.

Art. 193. - La scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso uno degli Istituti chimici della Facolta' e si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso le Universita' o altre scuole dello Stato, scelto dal Consiglio direttivo della scuola di specializzazione in chimica analitica.

Art. 194. - Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' stabilira' su proposta del Consiglio della facolta', l'ammontare delle tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 195. - La Scuola rilascia un diploma di "Specialista in chimica analitica", facendo menzione del settore di specializzazione.

Art. 210. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia va aggiunta la "Scuola di odontoiatria e protesi dentale", che conferisce il diploma di "Specialista in odontoiatria e protesi dentale".

Art. 211. - Agli insegnamenti del primo anno del corso di studi della scuola di malattie dell'apparato respiratorio sono aggiunti quelli di "Tisiologia" e "Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato respiratorio".

Dopo la scuola di clinica delle malattie del lavoro e' aggiunta la seguente:

Scuola di odontoiatria e protesi dentale

(Durata del corso anni due)

Primo anno:

Embriologia, Anatomia e Fisiologia della bocca e dei denti;

Semeiotica e Patologia speciale della bocca e dei denti;

Chirurgia dentale e orale (biennale);

Odontoiatria conservativa.

Secondo anno:

Radiologia dentale e mascellare;

Protesi dentale;

Ortodonzia;

Odontotecnica.

Le predette lezioni teoriche verranno integrate da esercitazioni pratiche obbligatorie delle varie attivita' della disciplina a carattere tecnico.

Possono essere tenute inoltre lezioni di integramento interessanti le specialita' in rapporto alla:

Farmacologia;

Medicina legale;

Clinica otorinolaringoiatrica;

Clinica oculistica;

Clinica pediatrica.

E' obbligatorio per gli iscritti l'internato in Istituto di clinica odontoiatrica per tutta la durata degli studi con servizio effettivo di assistente volontario, a titolo di tirocinio pratico.

Il direttore si assicurera' della regolare frequenza degli iscritti e non ammettera' agli esami coloro che non abbiano dato prova di sufficiente diligenza.

Non e' ammessa l'iscrizione all'anno successivo se non sono stati superati gli esami dell'anno precedente.

Sono ammessi non piu' di dieci specializzandi per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 143. - CARLOMAGNO

Art. 1

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