DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 515

Type DPR
Publication 1957-06-14
Ultimo aggiornamento 1957-07-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge n. 744 del 3 febbraio 1938;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'esercizio finanziario 1957-58 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione 500 sottufficiali di complemento e 1500 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

GRONCHI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 165. - CARLOMAGNO

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