DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 515
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge n. 744 del 3 febbraio 1938;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'esercizio finanziario 1957-58 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione 500 sottufficiali di complemento e 1500 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 165. - CARLOMAGNO
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