DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1957, n. 519
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951 k, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58, 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1954 nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, nn. 481 e 482, 12 luglio 1956, nn. 656 e 657 e 18 aprile 1957, nn. 218 e 219, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza;
Visti i decreti-legge: 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, numero 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949,
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951,
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunita', europea del carbone e dell'acciaio;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Il regime daziario applicato in virtu' delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera b) alla lettera g), del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, nonche' gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1958, ad eccezione delle disposizioni previste nel decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, numero 1279, e di quelle previste nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10 e nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363 (art. 2), convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e salvo quanto previsto nel successivo art. 2.
Art. 2
Sono prorogate, dal 1 luglio a non oltre il 31 dicembre 1957, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dai Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, di cui all'art. 3, lettera b), numeri 1), 2) e 4), e all'art. 3, lettera e), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall'art. 3, lettere b) e c), e dall'art. 4 del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219. Dal 1 luglio a non oltre il 31 dicembre 1957 il contingente di 60.000 tonnellate per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all'art. 3, lettera a), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, e' ammesso, con l'osservanza delle stesse norme e condizioni ivi previste, in esenzione da dazio. Dal 1 luglio 1957 a non oltre il 9 febbraio 1958 sono prorogate le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della predetta Comunita', di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, all'art. 3. lettera, a), numeri 1) e 2), e all'art. 3, lettera c), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall'art. 3, lettera b), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 179. - CARLOMAGNO
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