LEGGE 15 luglio 1957, n. 587
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è stabilita nella misura dell'uno per cento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI CASSIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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