DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 598

Type DPR
Publication 1957-06-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n.

1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n.

1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, n. 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71; 16 febbraio 1955, n. 220; 2 agosto 1955, n. 897; 20 settembre 1955, n. 939; 30 gennaio 1956, n. 163; 28 giugno 1956, n. 892 e 1° novembre 1956, n. 1604;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23 , lettera a), contenente norme relative alla propedeuticita' degli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza e' cosi' modificato:

a)

"le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano rispetto al diritto romano ed alla papirologia giuridica".

Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 17) "Urologia".

Sono istituiti presso la Facolta' di architettura lo "Istituto di caratteri distributivi degli edifici" e lo "Istituto di fisica, fisica tecnica e impianti tecnici".

Dopo l'art. 167 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Istituto di caratteri distributivi degli edifici

Art. 168. - E' istituito presso la Facolta' di architettura l'Istituto di caratteri distributivi degli edifici.

L'Istituto ha il fine di promuovere e agevolare studi e ricerche nel campo dei caratteri distributivi dei vari tipi di edifici.

Art. 169. - Per tali fini l'istituto disporra' di una biblioteca specializzata, organizzera' discussioni e conferenze, promuovera' lo sviluppo di una raccolta di materiale bibliografico e fotografico, e visite di edifici in citta' e fuori di notevole interesse planimetrico e di impianti particolari.

Art. 170. - Il direttore dell'istituto e' di diritto il titolare della cattedra di caratteri distributivi ed in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 171. - Gli studenti della Facolta' ed i laureati in architettura possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studi offerti dall'Istituto.

Art. 172. - L'Istituto potra' eventualmente disporre di borse di studio che vengono conferite dal Consiglio di Facolta' di architettura o da Enti pubblici o privati in base alle modalita' che saranno stabilite dai fondatori.

Istituto di fisica, fisica tecnica e impianti tecnici

Art. 173. - E' istituito presso la Facolta' di architettura l'Istituto di fisica, fisica tecnica ed impianti tecnici. L'istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi piu' approfonditi in alcuni settori di tali discipline e ricerche sperimentali nel campo della acustica applicata.

Art. 174. - Per tali fini l'Istituto disporra' di una biblioteca specializzata, organizzera' discussioni e conferenze, promuovera' lo sviluppo di una raccolta di materiale scientifico, bibliografico e fotografico, e visite di edifici in citta' e fuori di notevole interesse e di impianti particolari.

Art. 175. - Il direttore dell'Istituto e' di diritto il titolare della cattedra di fisica tecnica ed in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 176. - Gli studenti della Facolta' ed i laureati in architettura possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studi offerti dall'istituto.

Art. 177. - L'Istituto potra' eventualmente disporre di borse di studio che vengono conferite dal Consiglio della Facolta' di architettura o da Enti pubblici o privati in base alle modalita' che saranno stabilite dai fondatori.

Gli articoli 294 e 295, concernenti l'ordinamento della scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria sono sostituiti come segue.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 294. - La scuola ha la durata di due anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dei denti, del cavo orale, degli organi annessi e delle regioni limitrofe;

2) Fisiologia della bocca;

3) Microbiologia del cavo orale;

4) Patologia dentale;

5) Patologia speciale orale;

6) Anatomia ed istologia patologica dei denti e del cavo orale;

7) Farmacologia applicata alla stomatologia;

8) Tecniche anestetiche stomatologiche;

9) Radiologia stomatologica;

10) Odontoiatria conservativa;

11) Protesi dentaria;

12) Protesi maxillo-facciale;

13) Odontotecnica;

14) Ortognatodonzia;

15) Clinica chirurgica stomatologica;

16) Gerontologia e Gerontoiatria stomatologica.

Le materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 sono impartite nel primo anno di corso.

Sono impartite nel secondo anno di corso oltre le materie indicate ai numeri 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 anche quelle indicate ai numeri 10 e 11.

Art. 295. - Gli esami di profitto hanno luogo alla fine di ciascun anno di corso per gruppo di materie e possono essere integrati da relative prove pratiche.

A) Gruppo del primo anno:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dei denti, del cavo orale, degli organi annessi e delle regioni limitrofe:

2) Fisiologia della bocca;

3) Microbiologia del cavo orale;

4) Patologia dentale;

5) Patologia speciale orale;

6) Anatomia ed istologia patologica dei denti e del cavo orale;

7) Farmacologia applicata alla stomatologia.

B) Gruppo del secondo anno:

1) Tecniche anestetiche stomatologiche;

2) Radiologia stomatologica;

3) Odontoiatria conservativa;

4) Protesi dentaria;

5) Protesi maxillo-facciale;

6) Odontotecnica;

7) Ortognatodonzia;

8) Clinica chirurgica stomatologica;

9) Gerontologia e Gerontoiatria stomatologica.

Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami del secondo gruppo se non abbiano superati gli esami del primo.

Alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 276 devono sostenere una prova clinica ed una di tecnica operativa e di protesi.

Art. 296. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia sono aggiunti i seguenti:

6) Semeiotica dermatologica e venereologica (primo anno);

7) Anatomia e istologia patologica applicata (secondo anno);

8) Sessuologia (secondo anno).

Art. 297. - Il secondo ed il terzo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

"Gli esami di profitto del primo gruppo comprendono:

anatomia e fisiologia della pelle; patologia generale dermatologica e venereologica, sierologia, batteriologia e micrologia, semeiotica dermatologica e venereologica; oltre ad un colloquio su argomento di clinica dermosiloplastica e un esame clinico di un dermopaziente".

"Gli esami di profitto del secondo gruppo comprendono:

clinica delle malattie cutanee; clinica delle malattie veneree; terapia fisica: terapia medicamentosa; cosmetologia e chirurgia riparatrice; igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali; anatomia e istologia patologica applicata sessuologia; un esame clinico di due pazienti di spettanza dermatologica e venereologica".

Dopo l'art. 353, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della "Scuola di specializzazione in chirurgia toracica".

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 354. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Art. 355. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia toracica e' di due anni.

Art. 356. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della libera docenza in patologia speciale chirurgica o in clinica chirurgica o del diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 357. - La scuola e' costituita presso l'Istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica in collegamento con la clinica tisiologica ed e' posta sotto la direzione del titolare della cattedra della clinica chirurgica, coadiuvato da docenti particolarmente competenti in chirurgia e patologia toracica.

Art. 358. - Il materiale didattico e' rappresentato da degenti per affezioni degli organi toracici in clinica chirurgia ed in clinica tisiologica; dalle rispettive raccolte anatomo-patologiche, nonche' dalle biblioteche degli Istituti medesimi.

Art. 359. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche e di conferenze su argomenti speciali.

Art. 360. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi in esso contenuti;

2) Fisiologia e fisiopatologia degli organi toracici;

3) Patologia dell'apparato respiratorio;

4) Patologia dell'apparato cardiocircolatorio;

5) Patologia del mediastino e degli organi in esso contenuti;

6) Semeiotica dell'apparato respiratorio e del mediastino (medica, endoscopica, radiologica, funzionale);

7) Semeiotica dell'apparato cardiovascolare (medica, strumentale, radiologica, di laboratorio)

8) Anatomia patologica del torace e degli organi toracici

9) Principi di anestesia e di rianimazione in chirurgia toracica;

10) Terapia chirurgica e tecnica operatoria.

La frequenza alle lezioni, alle conferenze, alle esercitazioni e' obbligatoria.

Art. 361. - Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie di insegnamento il cui superamento e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Sono materie del primo anno:

a)

Embriologia, Anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi in esso contenuti;

b)

Fisiologia e Fisiopatologia degli organi toracici;

c)

Anatomia patologica del torace e degli organi toracici;

d)

Principi di anestesia e di rianimazione in Chirurgia toracica.

Per le materie biennali i relativi esami saranno sostenuti alla fine del biennio.

Sono materie del secondo anno:

a)

Patologia dell'apparato respiratorio;

b)

Patologia dell'apparato cardiocircolatorio;

c)

Patologia del mediastino e degli organi in esso contenuti

d)

semeiotica dell'apparato respiratorio e del mediastino (medica, endoscopica, radiologica, funzionale);

e)

Semeiotica dell'apparato cardiovascolare (medica, strumentale, radiologica, di laboratorio);

f)

Terapia chirurgica e tecnica operatoria.

Art. 362. - Alla fine del corso, l'iscritto, oltre a presentare la dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica e a sostenere la relativa discussione, a norma dell'art. 276, dovra' sottoporsi ad una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 231. - CARLOMAGNO

Art. 1

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