DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 599

Type DPR
Publication 1957-06-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato, con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1955, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 228. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunte la "Scuola di specializzazione in clinica del lavoro" e la "Scuola di specializzazione in urologia". Dopo l'art. 246 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in clinica del lavoro Art. 247. - a) La Scuola di specializzazione in clinica del lavoro ha la durata di due anni; b) I posti disponibili al primo anno sono quindici. Gli aspiranti verranno scelti in base a concorso per titoli e per esami, i quali avranno luogo di norma nella prima decade di dicembre; c) Sono materie di insegnamento: primo anno: Clinica del lavoro (1° corso: esame alla fine del 2° corso); Patologia medica del lavoro; Fisiologia del lavoro; Tossicologia; Igiene del lavoro; Anatomia patologica delle malattie professionali. secondo anno: Clinica del lavoro (2° corso); Radiologia delle malattie professionali; Dermatologia professionale; Psicotecnica; Infortunistica traumatologica; Medicina legale del lavoro. d) I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio e da visite a stabilimenti industriali ed agricoli; e) La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' condizione necessaria per l'ammissione agli esami; f) Alla fine di ogni anno accademico e' obbligatorio sostenere gli esami sulle materie di insegnamento annuali. In caso di mancato superamento di tali esami non puo' aversi l'iscrizione all'anno successivo; g) Alla fine dei due anni lo specializzando dovra' sostenere un esame di diploma secondo le norme generali dello statuto. Scuola di specializzazione in urologia Art. 248. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia e' di tre anni. Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di dieci per ciascun anno di corso; b) Le materie di insegnante sono cosi' suddivise: primo anno: 1) Anatomia descrittiva, e topografica dell'apparato uro-genitale; 2) Fisiologia renale. Fisiologia escretoria reno-uretero-vescico-uretrale; 3) Semeiotica dell'apparato urinario e di quello genitale maschile e femminile: 4) L'indagine funzionale del rene ai fini della diagnostica urologica; 5) Tecniche endoscopiche in urologia; 6) Batteriologia e chemioterapia in urologia; 7) Tecniche di laboratorio applicate all'urologia. secondo anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile, compresa la patologia degli spazi perirenali, periureterali, perivescicali, periprostatici e periuretrali; 2) Patologia funzionale della via escretrice; 3) Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale; 4) Interpretazione dei quadri e dei reperti endoscopici nella diagnosi delle affezioni urologiche; 5) L'anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche di accesso all'apparato stesso; 6) Indicazioni, tecniche e quadri anatomo-funzionali dell'indagine radiologica in urologia; 7) L'anestesia in urologia. terzo anno: 1) Clinica urologica; 2) Sindromi ostetrico-ginecologiche di importanza urologica; 3) Le affezioni cutanee e veneree dei genitali esterni e dell'uretra nei riguardi dell'urologia; 4) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario; 5) Interpretazione e diagnosi differenziale dei quadri radiologici delle affezioni delle vie urinarie; 6) trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. c) Alla fine di ciascun anno del corso l'allievo dovra' sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno; d) Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovra' sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di urologia; e) Durante gli anni del corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche dovra' frequentare i reparti clinici e gli ambulatori dell'Istituto; nell'ultimo anno prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente di reparti universitari od ospedalieri della specialita'.

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1957

Atti del Governo registro n. 106, foglio n. 229. - CARLOMAGNO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.