LEGGE 24 luglio 1957, n. 633
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorità giudiziaria. L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che è tenuto a rilasciare ricevuta. L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma. Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI - MEDICI - GONELLA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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