LEGGE 29 luglio 1957, n. 644

Type Legge
Publication 1957-07-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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