LEGGE 30 luglio 1957, n. 653
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, almeno da due anni, ininterrotto servizio alle dipendenze di Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali è ammesso ai concorsi indetti dalle Amministrazioni presso le quali il servizio è stato espletato, con diritto ad un aumento del limite massimo di età, stabilito per l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo di servizio riconoscibile o riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo, comunque non superiore ai cinque anni. Il beneficio è limitato al personale che abbia prestato servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe. L'elevazione del limite massimo di età prevista nel presente articolo si applica anche per il conferimento dei posti per i quali non è previsto il pubblico concorso ed è cumulabile con gli altri aumenti del limite di età stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
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