LEGGE 30 luglio 1957, n. 655
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette". "Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione".
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