LEGGE 30 luglio 1957, n. 667
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno uno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di: lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1957-58 " 4,5 " " " 1958-59 " 5 " " " " 1959-60 " 7 " " " " 1960-61 " 7,5 " " " 1961-62 " 7,5 " " " 1962-63 " 7,5 " " " 1963-64 " 7,5 " " " 1964-65
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.