LEGGE 2 agosto 1957, n. 676
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I sanitari titolari di posti di ruolo presso Amministrazioni comunali, consorziali e provinciali sono ammessi, in esenzione dal limite di età, a partecipare ai concorsi disciplinati del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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