DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1957, n. 686

Type DPR
Publication 1957-05-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

TITOLO I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI CAPO I Concorsi d'ammissione

Art. 1

(Bando di concorso)

Il decreto Ministeriale che indice il concorso per l'assunzione all'impiego dello Stato deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti; c) i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12; d) il programma degli esami scritti e di quelli orali; e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna. La sede in cui devono aver luogo le prove scritte puo' essere stabilita col medesimo decreto o con successivo atto da comunicare ai partecipanti al concorso.

Art. 2

(Domanda di ammissione ai concorsi)

Per l'ammissione ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) il titolo di studio; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonche' le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3

(Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza)

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di concetto sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere esecutive sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario sono composte da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe e a segretario. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materia speciali. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede. Sono abrogate le norme relative alla composizione delle commissioni esaminatrici per le quali gli ordinamenti delle singole Amministrazioni emanati anteriormente al primo aprile 1957 prevedano una diversa composizione.

Art. 4

(Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice)

Il presidente e i commissari che vengono destinati ad altro servizio, o il cui rapporto d'impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione. Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5

(Adempimenti della Commissione)

La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in piu' sedi. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai capi degli uffici periferici se le prove si svolgono in piu' sedi. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa pro cedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 6

(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme previste dal regolamento dell'Amministrazione o dal bando di concorso, i dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

Art. 7

(Adempimenti del concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte)

((Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte)).

Art. 8

(Processo verbale delle operazioni di esame)

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 9

(Esito delle prove di esame)

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 10

(Concorsi per esami e per titoli)

Nei casi in cui gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono che l'ammissione a determinate carriere avviene in base a concorso per esami e per titoli, i regolamenti delle Amministrazioni stesse possono determinare le categorie dei titoli valutabili e stabilire le norme relative alla documentazione dei titoli stessi. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 11

(Presentazione dei documenti)

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. La graduatoria prevista dall'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato generale del casellario giudiziale; c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso; ((8)) d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati dal primo comma dell'art. 2.

Art. 12

(Concorso di titoli di precedenza)

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13

(Disposizioni per l'ammissione ai concorsi di accesso a carriere superiori)

Nel caso in cui ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto partecipino, ai sensi degli artt. 161, comma quarto, e 173 comma quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, impiegati delle carriere di concetto ed esecutive, le Amministrazioni alle quali appartengono gli impiegati comunicano d'ufficio all'Amministrazione che ha bandito il concorso i giudizi complessivi riportati dagli impiegati stessi nel triennio antecedente al concorso.

Art. 14

(Applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova).

L'impiegato, durante il periodo di prova, deve essere applicato almeno a due diversi servizi, per un periodo, in ciascuno, non minore di due mesi. Il capo di ciascun servizio al quale l'impiegato viene applicato, al termine del periodo di applicazione, redige una relazione sul comportamento, sull'attitudine sul grado di operosita' e di cultura dimostrati dall'impiegato e la trasmette al capo dell'ufficio del personale. Entro trenta giorni dal termine del periodo di prova, il capo dell'ufficio del personale sottopone le predette relazioni con le proprie osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione ai fini del giudizio prescritto dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI CAPO I Rapporto gerarchico

Art. 15

(Gerarchia ed anzianita')

La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a diverse carriere e' determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario. Nell'ambito della stessa carriera la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parita' di tutte le date dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 16

(Conferimento di funzioni relative a diversa qualifica)

L'impiegato cui siano conferite ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, funzioni di qualifiche diverse da quella rivestita e' considerato, agli effetti gerarchici durante l'esercizio delle dette funzioni, come appartenente alla qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.

Art. 17

(Attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito)

Per la concessione dell'aumento periodico di stipendio con l'anticipazione di un anno, ai sensi del quinto comma dell'art: 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati piu' meritevoli sono scelti dal Consiglio di amministrazione tenendo conto specialmente del maggiore rendimento e dell'attitudine a rendere ulteriori lodevoli servizi nella qualifica. Ai fini dell'applicazione del precedente comma il Consiglio di amministrazione effettua la scelta fra tutti gli impiegati che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica e che non abbiano gia' conseguito in essa l'anticipazione della decorrenza dell'aumento periodico. In ogni caso, l'anticipazione del l'aumento periodico di stipendio ha effetto dal compimento di un anno di effettivo servizio prestato dalla data di attribuzione dello stipendio in godimento.

Art. 18

(Rinvio od interruzione del congedo ordinario)

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