LEGGE 2 agosto 1957, n. 698
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 è stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.
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