LEGGE 2 agosto 1957, n. 698

Type Legge
Publication 1957-08-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 è stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra.

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