DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1957, n. 722
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Art. 1
All'art. 72 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificato dal regio decreto 14 novembre 1929, n.1990, sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministero dell'interno puo' indire ogni anno una speciale sessione di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale da svolgersi in Roma con l'osservanza delle norme seguenti: 1) il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e l'avviso dei giorni e della sede di esami deve essere comunicato ai candidati almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove scritte; 2) la Commissione giudicatrice degli esami e' composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da due professori universitari, uno dei quali docente di discipline amministrative, da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da un segretario comunale. Un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione; 3) la Commissione formula i temi delle prove scritte immediatamente prima di ciascuna prova, in numero di tre per ogni prova; fra i tre temi, chiusi in plichi suggellati ed identici, il presidente fa sorteggiare da un candidato quello da svolgere".
Art. 2
Agli esami previsti dal presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990.
GRONCHI ZOLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 53. - CARLOMAGNO
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