DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 735
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 1 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
9) Miglioramento genetico delle piante agrarie (semestrale);
Art. 233 , relativo ai corsi di perfezionamento presso la Facolta' di medicina veterinaria, e' modificato come segue:
"Presso la Facolta' di medicina veterinaria sono istituiti i seguenti corsi annuali di perfezionamento:
malattie infettive e profilassi, per laureati in medicina veterinaria;
ispezioni annonarie, per i laureati in medicina veterinaria;
alimentazione del bestiame, per laureati in medicina veterinaria e scienze agrarie;
chirurgia ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale, per laureati in medicina veterinaria".
Art. 235. - L'articolo e' cosi' modificato:
"Per il corso di malattie infettive e profilassi sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia patologica delle malattie infettive;
2) diagnostica sperimentale;
3) clinica medica e terapia;
4) malattie infettive e infestive e terapia;
5) legislazione e polizia sanitaria.
Per il corso di ispezioni annonarie sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) chimica applicata all'igiene degli alimenti;
2) ispezione delle carni fresche;
3) ispezione delle carni conservate;
4) ispezione dei prodotti della pesca;
5) ispezione dei funghi;
6) anatomia e istologia patologiche;
7) malattie infettive;
8) approvvigionamenti annonari.
Per il corso di alimentazione del bestiame sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) biochimica degli alimenti;
2) tecnica dell'alimentazione;
3) alimenti e carenze alimentari;
4) economia dell'alimentazione.
Per il corso di chirurgia e ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale sono stabiliti i seguenti insegnamenti:
1) anatomia;
2) endocrinologia sessuale;
3) clinica chirurgica e chirurgia operativa;
4) clinica ostetrico-ginecologica e operazioni ostetriche;
5) fecondazione artificiale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 giugno 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 61. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 1 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 9) Miglioramento genetico delle piante agrarie (semestrale); Art. 233, relativo ai corsi di perfezionamento presso la Facolta' di medicina veterinaria, e' modificato come segue: "Presso la Facolta' di medicina veterinaria sono istituiti i seguenti corsi annuali di perfezionamento: a) malattie infettive e profilassi, per laureati in medicina veterinaria; b) ispezioni annonarie, per i laureati in medicina veterinaria; c) alimentazione del bestiame, per laureati in medicina veterinaria e scienze agrarie; d) chirurgia ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale, per laureati in medicina veterinaria". Art. 235. - L'articolo e' cosi' modificato: "Per il corso di malattie infettive e profilassi sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) anatomia patologica delle malattie infettive; 2) diagnostica sperimentale; 3) clinica medica e terapia; 4) malattie infettive e infestive e terapia; 5) legislazione e polizia sanitaria. Per il corso di ispezioni annonarie sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) chimica applicata all'igiene degli alimenti; 2) ispezione delle carni fresche; 3) ispezione delle carni conservate; 4) ispezione dei prodotti della pesca; 5) ispezione dei funghi; 6) anatomia e istologia patologiche; 7) malattie infettive; 8) approvvigionamenti annonari. Per il corso di alimentazione del bestiame sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) biochimica degli alimenti; 2) tecnica dell'alimentazione; 3) alimenti e carenze alimentari; 4) economia dell'alimentazione. Per il corso di chirurgia e ostetricia veterinaria e fecondazione artificiale sono stabiliti i seguenti insegnamenti: 1) anatomia; 2) endocrinologia sessuale; 3) clinica chirurgica e chirurgia operativa; 4) clinica ostetrico-ginecologica e operazioni ostetriche; 5) fecondazione artificiale".
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 61. - RELLEVA
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