LEGGE 8 agosto 1957, n. 751
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° dicembre 1956. Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale. Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore ed al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1 dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1 luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore o al gruppo dei capi operai. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal 1° dicembre 1956, ad una nuova determinazione dello stipendio considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1° luglio 1956. Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1° luglio 1956.
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