DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 770
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 870, emesso nell'adunanza del 15 maggio 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Zambana, in provincia di Trento.
GRONCHI TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 75. - RELLEVA
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