DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1957, n. 771

Type DPR
Publication 1957-07-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715; Visto l'art. 4 della legge n. 694 del 21 maggio 1956, con la quale e' stata concessa la franchigia per l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali; Ritenuta la necessita' di emanare le norme regolamentari intese a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio; Decreta: E' approvato l'unito regolamento vistato dal Ministro per le finanze per l'esecuzione della legge n. 694 del 21 maggio 1956 recante agevolazioni fiscali per la importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali.

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 76.- RELLEVA

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 1

Regolamento per l'esecuzione della legge n. 694 del 21 maggio 1956 recante agevolazioni fiscali per l'importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali. Art. 1. 1. - Le domande intese ad ottenere la franchigia per le macchine ed i materiali di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, prorogata e modificata con legge n. 694 del 21 maggio 1956, dovranno essere presentate in duplice copia al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale delle miniere. 2. - I titolari di permessi di ricerca o di concessioni minerarie dovranno allegare alla domanda: a) copia dei decreti di permesso di ricerca o di concessione mineraria intestati allo stesso richiedente e riguardanti le aree in cui saranno impiegate le macchine ed i materiali per i quali vengono richieste le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi sopracitati; le Societa' controllate dall'Ente Nazionale Idrocarburi indicheranno le localita' delle lavorazioni quando queste si svolgeranno nella zona di esclusiva di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; b) programma dei lavori da eseguire con l'indicazione sommaria dei mezzi di lavoro gia' disponibili per l'impiego nelle aree di ricerca o di coltivazione cui sono destinate le macchine ed i materiali da importare; c) elenco dettagliato, in sei copie, delle macchine e dei materiali da importare, con l'indicazione per ciascun tipo o qualita', del peso, del valore e del Paese di origine. La descrizione dovra' essere fatta interamente in lingua italiana e le misure dovranno essere indicate secondo il sistema metrico decimale; d) esposizione delle ragioni che Impediscono di acquistare sul mercato italiano le macchine ed i materiali di cui sopra. 3. - Le imprese assuntrici di lavori di ricerca e di coltivazione che richiedono la franchigia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 694 del 21 maggio 1956 dovranno allegare alla domanda: a) i documenti di cui ai punti b), c) e d) del precedente paragrafo 2; b) copia autentica dell'atto costitutivo, se trattasi di Societa' o, nel caso di ditte individuali ovvero di Societa' di fatto, un certificato della Camera di commercio competente per territorio dal quale risulti l'attivita' svolta; c) copia autentica dei contratti stipulati con i titolari di permessi di ricerca o di concessione mineraria per l'esecuzione di lavori di ricerca o di coltivazione. 4. - Nel corso di istruttoria delle domande, come sopra presentate, ed in ogni tempo la Commissione mista di cui al successivo art. 3 potra' richiedere agli interessati tutte le altre notizie e quegli altri elementi che riterra' utili ai fini del giudizio previsto dall'art. 2 del succitato decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, prorogato e modificato dalla legge n. 694 del 21 maggio 1956.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 2

Art. 2. Sono da ammettere alla esenzione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, ti. 715, e dall'[art. 2 della legge 21 maggio 1956, n. 694](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-21;694~art2), oltre i macchinari e materiali necessari per la perforazione, come nelle ricerche, anche quelli in uso per la estrazione, il trasporto (conduzione e stazioni di pompamento) e il deposito dei prodotti estratti nell'ambito dei cantieri e delle loro immediate dipendenze. Le facilitazioni doganali di cui al [regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-05-07;715), ed alla [legge 21 maggio 1956, n. 694](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-21;694), sono estese anche agli apparecchi e materiali vari che formano oggetto di brevetti esteri e destinati alla depurazione, disidratazione e degasolinaggio del gas naturali prodotti nonche' alla depurazione e disidratazione degli olii grezzi prodotti, in quanto essi vengano impiegati nello stesso cantiere di produzione e nelle sue immediate vicinanze ed in quanto non alterino o trasformino o distillino la materia per ottenere prodotti o sottoprodotti finiti e semilavorati.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 3

Art. 3. Per l'accertamento delle condizioni volute dagli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-21;694~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-21;694~art2) e [3 della legge n. 694 del 21 maggio 1956](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-21;694~art3), per farsi luogo alla concessione del beneficio fiscale, e' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio una Commissione composta di: 1) un funzionario di ruolo tecnico o amministrativo del Ministero dell'industria e del commercio, di qualifica non inferiore ad ispettore generale, in qualita' di presidente; 2) un funzionario del Ministero delle finanze; 3) due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio (uno della Direzione generale della produzione industriale ed uno della Direzione generale delle miniere; 4) un rappresentante delle industrie metalmeccaniche, designato dalla Confederazione generale dell'industria; 5) un rappresentante dell'industria estrattiva designato dall'Associazione mineraria italiana. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di ruolo amministrativo del Ministero dell'industria e del commercio.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 4

Art. 4. Il Ministro per le finanze, previo esame delle singole domande da parte della Commissione di cui ai precedente art. 3 e riconosciuta la sussistenza di tutte le condizioni volute, emanera', di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, il decreto Ministeriale di concessione della franchigia per le macchine ed i materiali metallici da importare. La concessione rimarra' vincolata alla messa in esercizio dei macchinari e delle apparecchiature ed alla progressiva utilizzazione dei materiali secondo le esigenze di lavoro per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti. Nel decreto sara' fissato pure il termine entro il quale le macchine ed i materiali dovranno essere adoperati o posti in esercizio.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 5

Art. 5. I macchinari ed i materiali ammessi al beneficio della franchigia saranno introdotti nel territorio della Repubblica in regime di temporanea importazione garantita da fidejussione riconosciuta valida dall'Amministrazione finanziaria. Essi rimarranno soggetti a vigilanza doganale, secondo le norme all'uopo stabilite dal direttore superiore della competente circoscrizione doganale, fino a quando non siano stati posti in esercizio ed ammessi alla esenzione definitiva a mente del successivo comma. Il provvedimento di esenzione definitiva sara' emesso dal Ministero delle finanze previa dichiarazione, da parte del Ministero dell'industria e del commercio, attestante che i macchinari ed i materiali sono stati impiegati nei modi e nei termini indicati nel precedente art. 4.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 6

Art. 6. I mezzi di lavoro, come specificato all'art. 2, per i quali e' stata concessa l'esenzione, non possono essere trasferiti da una ad altra localita', anche da parte dello stesso titolare di piu' permessi di ricerca e di concessioni minerarie o dell'impresa assuntrice dei lavori di ricerca e coltivazione, senza che tali trasferimenti siano tempestivamente notificati ai Ministeri delle finanze e dell'industria e del commercio.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 7

Art. 7. Le imprese assuntrici di lavori di ricerca o coltivazione per conto di terzi dovranno conservare ordinatamente, per un periodo non inferiore ai 10 anni, tutte le bollette di importazione con relative distinte dei macchinari e dei materiali introdotti in franchigia, a termini della [legge 21 maggio 1956, n. 694](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-21;694),

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 8

Art. 8. Le modalita' di cui al presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, anche per le importazioni in franchigia da effettuarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'[art. 4 del regio decreto 20 febbraio 1939, n. 318](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-02-20;318~art4).

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 maggio 1956 n. 694- art. 9

Art. 9. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Dalla stessa data cessa di avere vigore il [decreto Ministeriale 10 giugno 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1925](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1925-07-04&numeroGazzetta=153). Visto, il Ministro per le finanze ANDREOTTI

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