DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1957, n. 772
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 13 luglio 1954, n. 558; Veduto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558, relativo all'istituzione del Corpo degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica. Il regolamento annesso al presente decreto e' firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 79. - RELLEVA
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 1
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 dicembre 1956 riguardante la nomina, i compiti, le attribuzioni degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione di documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica. Art. 1. (Generalita') In ogni localita' in cui se ne ravvisi l'opportunita' sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta dei presidenti del Museo nazionale della storia della scienza di Firenze e del Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano o della Societa' italiana per il progresso delle scienze, ovvero dei presidenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e del Consiglio nazionale delle ricerche o dei rettori delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore, o dei soprintendenti bibliografici o dei soprintendenti alle antichita' e belle arti, dei provveditori agli studi, competenti per territorio, uno o piu' ispettori onorari per la ricerca e la conservazione di documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica. In nessun caso per ogni localita' si potranno avere piu' di tre ispettori onorari.
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 2
Art. 2. (Compiti ed attribuzioni) Gli ispettori onorari hanno l'obbligo: a) di ricercare ed identificare cose mobili o immobili che siano ritenute pregevoli come documenti o cimeli della storia della scienza e della tecnica; b) di collaborare, secondo le vigenti disposizioni, alla conservazione della loro integrita'; c) di segnalarle al Ministero della pubblica istruzione per la eventuale acquisizione alle pubbliche raccolte, o, se ne ravvisino l'opportunita' al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano o al Museo nazionale della storia della scienza di Firenze, affinche' questi possano promuoverne eventualmente, nei modi opportuni, l'acquisto e la collocazione nelle proprie raccolte, nel caso che si profilasse la necessita' di destinarli a fini culturali ed educativi; d) di notificarle alle Sopraintendenze competenti, per materia e per territorio, qualora le cose notificate ricadano nell'ambito della [legge 1° giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), quali oggetti di interesse storico o del [regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-10-02;2074), quali oggetti di interesse archeologico o scientifico o bibliografico; e) di inviare annualmente ai Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica, una relazione sull'attivita' svolta. Nessuna deroga e' apportata per effetto delle presenti disposizioni alle norme di legge o di regolamento circa la competenza dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione e circa la nomina e le attribuzioni degli altri ispettori onorari da esso nominati, nonche' alle vigenti norme di legge riguardanti le competenze delle Sovrintendenze archivistiche e degli Archivi e Sezioni di archivi di Stato.
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 3
Art. 3. (Condizioni di eleggibilita') La qualifica di ispettore onorario per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica puo' essere cumulabile con quella degli ispettori onorari dipendenti dalla Direzione generale per le antichita' e belle arti e di quelli bibliografici quando non puo' essere provveduto diversamente e cioe' nelle localita' prive di altre persone idonee.
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 4
Art. 4. (Limiti della competenza) Il decreto di nomina conterra' l'indicazione della competenza territoriale dell'ispettore onorario. Esso puo' limitare la competenza ad uno o piu' determinati settori della scienza e della tecnica. In ogni caso, pero', gli ispettori onorari, qualunque sia la estensione della loro competenza, sono fra di loro liberi da rapporti di subordinazione gerarchica.
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 5
Art. 5. (Stato giuridico) Gli Ispettori onorari sono amministrati dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione tecnica, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 6
Art. 6. (Gratuita' dell'ufficio) L'ufficio di ispettore onorario e' gratuito. Tuttavia gli ispettori onorari che per ragioni del loro ufficio, debbano compiere sopraluoghi in localita' diverse dal luogo di residenza, possono essere autorizzati, di volta in volta, previa richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione tecnica, a compiere le missioni a carico del bilancio dello Stato. Le richieste di missione debbono essere corredate del motivato parere della Soprintendenza competente per materia e per territorio. A missione effettuata gli ispettori onorari sono tenuti ad esibire la nota delle spese di viaggio sostenute con la relativa documentazione. Le indennita' di missione sono concesse nella misura spettante al funzionari delle carriere direttive aventi qualifica di direttore di divisione. Nel caso in cui l'ispettore onorario sia un funzionario nei ruoli dello Stato, si applicano le norme generali vigenti in materia.
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 7
Art. 7. (Agevolazioni) Per agevolare il lavoro di ricerca il Ministero della pubblica istruzione comunichera' la nomina degli ispettori onorari di cui all'art. 1 ai capi delle Amministrazioni provinciali e comunali, ai provveditori agli studi, ai sopraintendenti bibliografici, ai sopraintendenti alle opere di antichita' e d'arte, ai presidenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, competenti per territorio e fornira' ai medesimi una tessera di riconoscimento con l'indicazione delle generalita' e della funzione loro attribuita.
Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558- art. 8
Art. 8. (Cessazione dall'ufficio) Oltre che per compiuto triennio, l'ufficio di ispettore onorario puo' cessare in qualsiasi momento per dispensa, debitamente notificata, dell'ispettore onorario che non attenda con diligenza e fattivita' ai compiti affidatigli o per effetto di un riordinamento della competenza territoriale degli ispettori onorari. In ogni caso la cessazione dall'ufficio avviene per decreto Ministeriale. L'ispettore onorario che per qualsiasi causa cessa dall'ufficio, e' tenuto a consegnare tutti gli atti e documenti inerenti all'ufficio stesso alla persona a cio' designata dal Ministero della pubblica istruzione: eguale dovere e' tenuto ad assolvere l'erede dell'ispettore deceduto. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione ROSSI
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