DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1957, n. 773
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 14 e 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Il collocamento dei lavoratori presso aziende alberghiere, pensioni e locande e' regolato dalle norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, m. 264, secondo le forme speciali stabilite dal presente decreto. Alla disciplina stabilita dal presente decreto e' altresi' soggetto il collocamento dei prestatori d'opera addetti alle taverne, locali notturni, caffe' e mescite annessi agli alberghi e pensioni, anche se gestiti con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto facciano parte integrante del complesso della azienda alberghiera e purche' vi sia conduzione diretta dell'albergatore.
Art. 2
Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro presso le aziende indicate dal precedente art. 1, deve iscriversi in speciali liste presso gli Uffici di collocamento indicati dall'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza.
Art. 3
Presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma e' istituito uno schedario nazionale al quale, fermo rimanendo l'obbligo di cui al precedente art. 2, possono richiedere di essere iscritti i prestatori d'opera aspiranti al collocamento in sede diversa da quella di residenza purche' siano in possesso di una delle qualifiche previste dal successivo art. 5. La domanda di iscrizione nello schedario nazionale deve essere inoltrata dal lavoratore interessato per il tramite dell'Ufficio di collocamento del Comune di residenza. Detto schedario ha il solo scopo di fornire agli interessati gli elementi necessari alla conoscenza delle disponibilita';, sul piano nazionale, dei lavoratori qualificati del settore.
Art. 4
Le aziende indicate dall'art. 1 hanno facolta' di esercitare la scelta nominativa nell'ambito dell'intero territorio nazionale per l'assunzione dei prestatori d'opera in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5. Tale facolta' viene esercitata mediante richieste dirette all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza del lavoratore da assumere. Detto Ufficio rilascia il prescritto foglio di avviamento al lavoro. Per tutte indistintamente le rimanenti categorie di personale, non specificatamente elencate nel successivo art. 5, la richiesta dovra' essere numerica e potra' essere rivolta solo agli Uffici indicati nell'art. 2 del presente decreto, secondo le norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Art. 5
E' ammessa la richiesta nominativa per l'assunzione dei prestatori d'opera per mansioni inerenti alle qualifiche o specializzazioni sotto indicate: 1) personale impiegatizio (non di concetto) addetto a: segreteria, controllo, amministrazione, ricevimento; 2) personale addetto al servizio di ristorante e bar: 1° maitre, 2° maitre, 3° maitre, barman, cameriere ai piani (chef d'etage), cameriere ai vini, trinciatore, cameriere di sala (chef de rang), 1° cameriere corrieri, cameriere di sala (table d'hotel), commis ai piani, commis di sala, aiuto barman; 3) personale addetto al servizio di portineria: 1ª portiere, 1° portiere di notte, 2ª portiere, facchino con mansioni di portiere, conduttore, guardia di notte, turnanti di portineria, postino, telefonista, vestiarista, ascensorista sopra ai 18 anni, commissionario sopra ai 18 anni, commissionario sotto ai 18 anni; 4) personale addetto al servizio piani: 1ª governante o governante unica, 2ª e 3ª governante, facchino ai piani, cameriera ai piani, aiuto cameriera ai piani; 5) personale addetto al servizio cucina e reparti annessi: capo cuoco, sotto capo cuoco, cuoco capo partita o cuoco unico, cuoco famiglia, 1° aiuto cuoco, 2° aiuto cuoco, casseroliere, argentiere, officiere, 1° cantiniere, 1° dispensiere, 1° caffettiere, 2° cantiniere, 2° dispensiere, 2° caffettiere, donna tuttofare; 6) personale addetto al servizio di guardaroba: 1° guardarobiere o guardarobiere unico, 2° guardarobiere, 1° lavandaio, 1ª lavandaia, 1ª stiratrice, donna di guardaroba e del personale; 7) operai vari: 1° controllore non amministrativo, 2° controllore non amministrativo, autista, sorvegliante alle caldaie; 8) operai ausiliari: muratore, idraulico, meccanico, tappezziere, pittore, decoratore e verniciatore, falegname, elettricista, operaio artigiano.
Art. 6
L'Ufficio di collocamento, prima di procedere alla iscrizione, dovra' verificare la qualifica del richiedente, quale essa risulta dal libretto di lavoro, dai certificati di servizio prestato, ovvero da attestazione di scuole professionali. Quando per difetto della suddetta documentazione o per altre cause sorga contestazione o incertezza sulla qualifica o specializzazione, su queste ultime dovra' decidere la Commissione provinciale per il collocamento a norma dell'art. 25 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264; per tale decisione detta Commissione dovra' avvalersi dell'opera di tecnici o esperti della categoria, da essa medesima designati in proporzione paritetica tra datori di lavoro e lavoratori, e di quella dell'Ispettorato del lavoro per eventuali accertamenti presso le aziende.
Art. 7
In base a conforme deliberazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale chiamera' a far parte, quale esperti, del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, costituito con deliberazione del predetto organo collegiale in data 14 aprile 1954 e ratificato con decreto Ministeriale 29 aprile 1954, in seno al medesimo, il Commissario per il turismo, o un suo delegato, due funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio - Commissariato per il turismo - e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale due membri designati dalle Associazioni degli industriali alberghieri e tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori d'albergo maggiormente rappresentative. L'intervento dei predetti esperti avra' luogo ogni qualvolta il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati sia chiamato ad esprimere pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori e sui quesiti che potranno essere formulati dalle Commissioni provinciali per il collocamento in materia di avviamento al lavoro degli appartenenti alla categoria dei dipendenti da aziende alberghiere.
GRONCHI ZOLI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 85. - RELLEVA
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