DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 788
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22 , concernente il corso di laurea in lettere.
Dopo il comma nono e' inserito il seguente, con conseguente spostamento dei commi successivi:
"Per i tre insegnamenti, di cui al comma precedente, che devono essere seguiti per un biennio, valgono le seguenti modalita' di esame:
indirizzo classico: gli insegnamenti di letteratura italiana e letteratura greca comportano esami annuali; quello di letteratura latina, esami biennali;
indirizzo moderno: gli insegnamenti di letteratura italiana e filologia romanza comportano rispettivamente esami annuali; quelli di letteratura latina, storia medioevale e storia moderna comportano esami biennali".
Art. 51. - L'ultimo capoverso e' cosi' modificato:
"Gli insegnamenti di fisica, farmacologia e farmacognosia, chimica fisica, botanica farmaceutica, tecnica e legislazione farmaceutica, chimica bromatologica, biochimica applicata, sono integrati da esercitazioni pratiche. Per queste esercitazioni vale il disposto dell'art. 54".
Art. 52. - Il secondo capoverso e' cosi' modificato:
"Gli studenti non possono sostenere:
l'esame del corso di "Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica parte 1a (Tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche)" se non hanno superato l'esame di "Chimica generale ed inorganica".
Art. 92. - Alle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista, e' aggiunta quella di:
"Endocrinologia".
Art. 119 , relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in dermosifilopatia e' modificato come segue:
"Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° anno:
1° Gruppo:
1) Istologia normale e patologica dell'organo cutaneo;
2) Fisiologia generale della cute ed annessi;
3) Semeiologia generale dermatologica;
4) Elementi generali di terapia dermatologica;
5) Parassitologia e microbiologia specialistica;
6) Patologia speciale e clinica dermatologica (biennale).
2° Gruppo:
1) Anatomia normale e patologica dell'apparato urogenitale;
2) Sierologia specialistica;
3) Patologia speciale di clinica sifilovenereologica (biennale).
2° anno:
1° Gruppo:
1) Patologia speciale clinica dermatologica (biennale);
2) Tecnopatie dermatologiche;
3) Dermatologia estetica e cosmetologia;
4) Chirurgia dermatologica;
5) Terapia fisica e radiologica in dermatologia.
2° Gruppo:
1) Patologia speciale clinica e terapia sifilovenereologica (biennale);
2) Epidemiologia, profilassi, legislazione e sociologia delle malattie sessuali e cutanee.
I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio attinenti ai campi della specialita'. E' obbligatorio per tutta la durata del corso l'internato nella clinica con servizio effettivo di assistente volontario.
Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie alla fine di ciascun anno di corso. Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo originale".
Art. 123 , relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in pediatria e' modificato come segue:
"Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° anno:
1) Fisiologia dell'accrescimento;
2) Igiene infantile;
3) Patologia e clinica infantile (biennale);
4) Internato e semeiotica infantile (biennale);
5) Ortopedia infantile.
2° anno:
1) Puericultura;
2) Patologia e clinica infantile (biennale);
3) Internato e semeiotica infantile (biennale).
Gli esami di ogni materia vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso, tranne per quello di patologia e clinica infantile che verra' sostenuto alla fine del secondo anno.
Esame di diploma: dissertazione di una tesi".
Art. 143 , relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in urologia e' modificato con l'aggiunta del seguente comma:
7) Anatomia patologica dell'apparato genito-urinario".
Dopo l'art. 176, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia.
25) Scuola di specializzazione in endocrinologia.
Art. 177. - Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 178. - La scuola, che fa parte integrante dell'Istituto di clinica medica generale e terapia medica e del Centro per lo studio dell'endocrinopatologia della Universita' di Torino, annessa alla clinica predetta, e' posta sotto la direzione del titolare della clinica medica generale e direttore del Centro per lo studio dell'endocrinopatologia della Universita' di Torino, coadiuvato da docenti da lui proposti.
Art. 179. - Il materiale didattico e' anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio della clinica medica e dal materiale proveniente dall'ambulatorio del Centro per lo studio della endocrinopatologia della Universita' di Torino.
Art. 180. - Durante il secondo anno del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di clinica endocrinologica, di diagnostica di laboratorio ed altre di indole pratica.
Art. 181. La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche e' obbligatoria.
Il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola scade il 30 ottobre di ogni anno.
Art. 182. - Alla fine di ogni anno scolastico i perfezionandi, che abbiano ottenuto la fine di frequenza, dovranno sostenere un unico esame di profitto sulle materie di insegnamento, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti a questo ultimo, per poter accedere all'esame di diploma.
Art. 183. - Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di clinica endocrinologica, concordata fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.
Art. 184. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso.
La Commissione dell'esame di diploma e' formata da sette membri ed e' presieduta dal preside della Facolta'.
Di essa fanno parte il direttore della scuola, i docenti del corso ed eventualmente altri membri scelti dal preside fra i professori ed i liberi docenti della Universita' di Torino.
Art. 185. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Anatomia, istiologia ed embriologia delle ghiandole endocrine;
2) Fisiologia delle ghiandole endocrine;
3) Biochimica degli ormoni;
4) Farmacologia degli ormoni;
5) Anatomia patologica delle ghiandole endocrine;
6) Semeiotica endocrinologica clinica e di laboratorio;
7) Patologia medica delle ghiandole endocrine;
8) Clinica endocrinologica.
2° anno:
1) Clinica endocrinologica;
2) Patologia medica delle ghiandole endocrine;
3) Semeiotica endocrinologica clinica e di laboratorio;
4) Endocrinologia in ginecologia ed ostetricia;
5) Endocrinologia dell'eta' infantile;
6) Endocrinologia e neuropsichiatria;
7) Chirurgia delle ghiandole endocrine.
I corsi saranno integrati da conferenze su: ormoni ed oncogenesi; problemi dermatologici, oculistici, otorinolaringologici, odontoiatrici di interesse endocrinologico, radiologia endocrinologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1957
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 72. - RELLEVA
Art. 1
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