DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 789

Type DPR
Publication 1957-06-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. - Il quarto comma viene cosi' modificato:

"Ai fini della determinazione dell'argomento della tesina di cui al comma precedente, si intendono materie di diritto pubblico le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto penale, diritto processuale civile, procedura penale, diritto ecclesiastico. Si intendono materie di diritto privato: il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto romano e il diritto del lavoro".

Agli Istituti esistenti presso la Facolta' di economia e commercio sono aggiunti gli Istituti di diritto commerciale e di lingua e letteratura inglese e americana.

Pertanto il primo comma dell'art. 24 e' cosi' modificato:

Art. 24. - Alla Facolta' sono annessi gli Istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia e il museo merceologico), di matematica finanziaria, di ragioneria ed economia aziendale, di tecnica bancaria e professionale, commerciale ed industriale, di geografia, di statistica, di politica economica e finanziaria, di economia politica, di storia economica, di diritto commerciale e di letteratura inglese e americana.

Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' aggiunto quello di:

13) Cooperazione agricola.

Nello stesso articolo prima dell'ultimo comma e' inserito il seguente:

"Le discipline biennali di "Agronomia generale e coltivazioni erbacee" e di "Chimica agraria" comportano un esame alla fine di ciascuno degli anni di corso".

Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

35) Storia delle tradizioni popolari;

36) Storia delle dottrine politiche.

Dopo l'art. 77, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione, presso la Facolta' di lettere e filosofia, della Scuola di perfezionamento in filologia classica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in filologia classica

Art. 78. - E' istituita, presso la Facolta' di lettere e filosofia, una Scuola di perfezionamento in filologia classica con il fine di promuovere l'incremento degli studi classici e' d'integrare, in queste discipline, la preparazione scientifica e professionale dei laureati. La scuola di filologia classica conferisce il diploma di perfezionamento in filologia classica.

Art. 79. - Titolo di ammissione e' la laurea in lettere, indirizzo classico; i laureati dell'indirizzo moderno saranno ammessi solo su parere del Consiglio della scuola che puo' sottoporre gli aspiranti a un colloquio preliminare.

Riguardo alle carriere scolastiche degli iscritti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Riguardo alle tasse, soprattasse e contributi valgono le disposizioni di legge vigenti per gli studenti dei corsi di laurea della Facolta'.

Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio che diviene definitivo dopo che il direttore, sentito, ove ritenga, il Consiglio della scuola, lo abbia approvato.

Art. 80. - Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Sono insegnamenti costitutivi della Scuola:

a)

insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura greca (biennale); 2) Letteratura latina (biennale); 3) Grammatica greca e latina; 4) Filologia classica;

b)

Insegnamenti complementari: 1) Glottologia; 2) Storia comparata delle lingue classiche; 3) Paleografia greca; 4) Paleografia latina; 5) Papirologia; 6) Filologia bizantina; 7) Lingua e letteratura latina medioevale; 8) Critica del testo; 9) Letteratura cristiana antica; 10) Letteratura umanistica; 11) Storia della filosofia antica; 12) Religioni del mondo classico; 13) Metrica greca e latina; 14) Storia della filologia classica.

Art. 81. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono:

avere seguito i corsi negli insegnamenti fondamentali e almeno in tre dei complementari a loro scelta;

avere superato un colloquio sugli argomenti dei corsi degli insegnamenti fondamentali, nonche' un colloquio complessivo di cultura classica, con particolare riferimento alle materie complementari prescelte.

I corsi di Letteratura greca e di Letteratura latina devono essere seguiti per un biennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica, che abbia carattere di ricerca originale, su argomento che rientri nell'ambito degli insegnamenti costitutivi della scuola.

Almeno una parte della dissertazione deve essere scritta in latino.

Art. 82. - Il Consiglio della scuola si compone dei professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta' di lettere e filosofia titolari degli insegnamenti costitutivi. Il Consiglio e' presieduto dal direttore, eletto nel suo seno e nominato dal rettore per un triennio accademico.

Le funzioni dei professori incaricati sono quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facolta'.

Il programma della scuola viene compilato dal direttore, sottoposto all'approvazione del Consiglio della scuola e quindi reso pubblico.

Per gli insegnamenti che sono comuni alla Facolta' di lettere e filosofia valgono normalmente i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.

Art. 83. - Le Commissioni per i colloqui sono nominate dal direttore della scuola. Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal rettore, sentito il direttore della scuola e si compone di sette membri, compresi i professori che costituiscono il Consiglio della scuola.

Dopo l'art. 97, che elenca gli Istituti della Facolta' di ingegneria, vanno inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale, annessa alla Facolta' di giurisprudenza.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO ANNESSE ALLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale

Art. 98. - La Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale ha per fine di conferire una particolare competenza e preparazione professionale sulla organizzazione e la disciplina del lavoro e degli ordinamenti assistenziali, ed e' annessa alla Facolta' di giurisprudenza.

Art. 99. - Alla scuola potranno iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze politiche, nel numero massimo di 150.

Art. 100. - La durata del corso degli studi e' di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale.

Art. 101. - Gli iscritti alla scuola debbono pagare le tasse di iscrizione e la soprattassa di esame nella misura che verra' fissata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della Facolta' di giurisprudenza e sentito il Senato accademico.

Il provento delle tasse sara' cosi' ripartito: il 15% a beneficio del Seminario giuridico per compenso servizio di biblioteca e di esercitazioni; il 70% a beneficio del personale insegnante ed in proporzione delle lezioni impartite; il 10% a beneficio del personale di segreteria e della biblioteca per il maggior lavoro; il 5% a beneficio dell'Opera universitaria.

Il provento delle soprattasse di esami sara' ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

I diplomati dovranno inoltre pagare la tassa di diploma in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 102. - Alla direzione della scuola sara' preposto un professore della scuola stessa designato dalla Facolta' giuridica e scelto tra gli insegnanti di ruolo.

Egli dura in carica un biennio.

Art. 103. - Gli incarichi nella scuola sono deliberati dalla Facolta' giuridica su proposta del direttore, che potra' scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti e, in mancanza, tra persone di riconosciuta competenza nella materia.

Art. 104. - Il Consiglio della scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.

Art. 105. - Le materie di insegnamento nella scuola sono le seguenti:

1° anno:

a)

Storia del sindacalismo;

b)

Diritto del lavoro (1° corso);

c)

Legislazione interna e comparata della previdenza sociale, (1° corso);

d)

Politica economica finanziaria (1° corso);

e)

Assicurazioni sociali;

f)

Legislazione comparata del lavoro;

g)

Storia del diritto del lavoro (1° corso);

7) Diritto amministrativo del lavoro.

2° anno:

a)

Diritto del lavoro (2° corso);

b)

Legislazione interna e comparata, della previdenza sociale (2° corso);

c)

Politica economica e finanziaria (2° corso);

d)

Storia del diritto del lavoro (2° corso).

Art. 106. - Gli insegnamenti a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio. All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non e' ammesso chi non abbia superato tutti gli esami di profitto.

Art. 107. - I componenti le Commissioni degli esami di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia; un altro professore della scuola; un cultore della materia.

La Commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) e' nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della Facolta' giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 73. - RELLEVA

Art. 1

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.