DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 790

Type DPR
Publication 1957-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Salvo quanto e' stabilito, per la Facolta' di farmacia;, all'art. 52 del presente statuto, e, per la Facolta' di giurisprudenza, al comma seguente, per tutte le altre Facolta', per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve comunicare per iscritto, almeno tre mesi prima della data dell'inizio degli esami, il tema della dissertazione al professore della materia, il quale lo approva, apponendovi la propria firma. Il foglio cosi' firmato viene conservato nella segreteria della Facolta'".

Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

"Per la Facolta' di giurisprudenza, la comunicazione del tema della dissertazione dovra' avvenire, con le modalita' di cui al comma precedente, non meno di otto mesi prima della sessione in cui lo studente sosterra' l'esame di laurea. Le eventuali specificazioni nell'ambito del tema dovranno essere autorizzate dal professore sotto la cui guida il lavoro verra' condotto".

Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di:

10) "Sociologia".

Art. 28. - E' soppresso l'insegnamento complementare di "Storia della geografia" (storia della scienza e delle esplorazioni)" per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 31. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Sono istituiti presso la Facolta' di magistero:

1) un Istituto e Laboratorio di geografia allo scopo di fornire agli studenti in materie letterarie che intendano dedicarsi in modo speciale agli studi geografici la possibilita' di approfondire la preparazione teorica e di conoscere i metodi e gli strumenti di lavoro indispensabili per compiere ricerche di geografia generale ed altresi' di saperli applicare direttamente. L'Istituto - laboratorio e' diretto dal professore di geografia della Facolta'".

Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 11) "Genetica medica".

Art. 127. - Agli insegnamenti del secondo anno della Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e' aggiunto quello di: 7) "Anestesia".

Art. 156. - L'elenco delle materie d'insegnamento per il primo anno della Scuola di specializzazione in medicina del lavoro e' cosi' modificato:

1° anno:

Fisiologia del lavoro;

Patologia del lavoro;

Igiene del lavoro;

Statistica applicata alla medicina del lavoro;

Medicina legale del lavoro (parte generale);

Psicotecnica;

Chimica dei prodotti tossici industriali;

Infortunistica medico-chirurgica (parte generale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 106. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Salvo quanto e' stabilito, per la Facolta' di farmacia;, all'art. 52 del presente statuto, e, per la Facolta' di giurisprudenza, al comma seguente, per tutte le altre Facolta', per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve comunicare per iscritto, almeno tre mesi prima della data dell'inizio degli esami, il tema della dissertazione al professore della materia, il quale lo approva, apponendovi la propria firma. Il foglio cosi' firmato viene conservato nella segreteria della Facolta'". Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Per la Facolta' di giurisprudenza, la comunicazione del tema della dissertazione dovra' avvenire, con le modalita' di cui al comma precedente, non meno di otto mesi prima della sessione in cui lo studente sosterra' l'esame di laurea. Le eventuali specificazioni nell'ambito del tema dovranno essere autorizzate dal professore sotto la cui guida il lavoro verra' condotto". Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di: 10) "Sociologia". Art. 28. - E' soppresso l'insegnamento complementare di "Storia della geografia" (storia della scienza e delle esplorazioni)" per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Art. 31. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Sono istituiti presso la Facolta' di magistero: 1) un Istituto e Laboratorio di geografia allo scopo di fornire agli studenti in materie letterarie che intendano dedicarsi in modo speciale agli studi geografici la possibilita' di approfondire la preparazione teorica e di conoscere i metodi e gli strumenti di lavoro indispensabili per compiere ricerche di geografia generale ed altresi' di saperli applicare direttamente. L'Istituto - laboratorio e' diretto dal professore di geografia della Facolta'". Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 11) "Genetica medica". Art. 127. - Agli insegnamenti del secondo anno della Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e' aggiunto quello di: 7) "Anestesia". Art. 156. - L'elenco delle materie d'insegnamento per il primo anno della Scuola di specializzazione in medicina del lavoro e' cosi' modificato: 1° anno: Fisiologia del lavoro; Patologia del lavoro; Igiene del lavoro; Statistica applicata alla medicina del lavoro; Medicina legale del lavoro (parte generale); Psicotecnica; Chimica dei prodotti tossici industriali; Infortunistica medico-chirurgica (parte generale).

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 106. - RELLEVA

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