LEGGE 12 agosto 1957, n. 811
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA - MEDICI - GAVA - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo - art. 1
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di brevetti per invenzioni industriali. Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica Federale di Germania animati dal desiderio di completare l'Accordo del 30 aprile 1952 in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale, hanno convenuto di concludere in proposito un Accordo ed hanno, quindi, nominati come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il dott. Antonio PENNETTA, Presidente di Sezione della Suprema Corte di cassazione, Consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA il sig. Clemens von BRENTANO, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania presso la Repubblica Italiana, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Art. 1. I brevetti per invenzioni industriali concessi o che saranno concessi, in Italia, a persone fisiche di nazionalita' germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio, o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico, dopo il 15 settembre 1947, anche se riferentisi a domande depositate prima del 16 settembre 1947, appartengono alle persone fisiche o giuridiche predette.
Accordo - art. 2
Art. 2. I terzi che prima della data della firma del presente Accordo, hanno intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di invenzioni, oggetto dei brevetti previsti dall'articolo precedente e rilasciati su domande depositate anteriormente al 16 settembre 1947, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato o predisposto coi preparativi in questione, contro pagamento di un equo corrispettivo. Tale corrispettivo non e' dovuto per la continuazione dell'uso personale nella misura dell'attuazione effettuata fino al 31 ottobre 1952 o dei preparativi predisposti sino a tale data. Un aumento nell'utilizzazione o nei preparativi oltre i limiti previsti nel presente articolo e' consentito ai terzi subordinatamente al pagamento da parte di questi, per la differenza corrispondente all'aumento, di un equo corrispettivo.
Accordo - art. 3
Art. 3. I terzi predetti per potersi avvalere delle facolta' riconosciute nel presente Accordo sono tenuti a comunicare l'attuazione e i preparativi predisposti specificandone la misura raggiunta alla data del 31 ottobre 1952 e a quella della firma del presente Accordo. Tale comunicazione deve essere fatta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto nel suo domicilio eletto in Italia nonche' all'Ufficio centrale brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio che ne cura l'annotazione sul registro dei brevetti. Le comunicazioni di cui all'alinea precedente possono essere fatte in date diverse; pero' debbono essere fatte nel termine di sei mesi dalla data della firma del presente Accordo o, per i brevetti concessi posteriormente a tale data, da quella della concessione del brevetto.
Accordo - art. 4
Art. 4. Il presente Accordo si applichera' anche al "Land Berlin" appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avra' fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica Italiana.
Accordo - art. 5
Art. 5. Il presente Accordo dovra' essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al piu' presto. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma in duplice esemplare il 12 novembre 1953, in lingua italiana e tedesca ambo i testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania Clemens BRENTANO Per la Repubblica Italiana Antonio PENNETTA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA --------------------------- A.S.E. Clemens von BRENTANO Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania - ROMA. Roma, li 12 novembre 1953.
Scambio di note
Signor Ambasciatore, In relazione alla Convenzione del 5 maggio 1953 conclusa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali e all'Accordo aggiuntivo a tale Convenzione del 12 maggio 1953, ho l'onore d'informarLa che nel corso delle trattative che hanno portato alla conclusione dell'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali, e' stato raggiunto l'accordo anche sui seguenti punti: 1) il Governo italiano non prendera' l'iniziativa di alcun provvedimento di carattere vincolistico circa i marchi di fabbrica o di commercio appartenenti a persone fisiche di nazionalita' germanica qualunque sia il luogo del loro domicilio o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico - in seguito indicate "persone germaniche", - depositati anteriormente al 16 settembre 1947; 2) per i brevetti per invenzioni industriali di persone germaniche concessi in Italia fino al 30 novembre 1946 e' adottato il sistema del pubblico dominio; 3) le domande di brevetti per invenzioni industriali, depositate in Italia da persone germaniche fino al 30 novembre 1946 e non ritirate, avranno corso a termine della legislazione italiana in materia; 4) quanto sopra si applichera' anche al "Land Berlin", appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avra' fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica Italiana; 5) la presente Nota e la Sua risposta dello stesso tenore dovranno essere ratificate. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn. Le Note predette entreranno in vigore contemporaneamente all'Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali firmato in data odierna. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Antonio PENNETTA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA -------------------------------------- An den Vorsitzenden der Italienischen Delegation S. E. Dr. Antonio PENNETTA - ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico --------------------------------------- Scambio di Note tra l'Italia e la Germania relativo agli Accordi in materia di assicurazioni sociali del 5-12 maggio 1953 ed all'Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali del 12 novembre 1953. A. S. E. Clemens von BRENTANO Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania - ROMA. Roma, li 12 novembre 1953. Signor Ambasciatore, In considerazione del fatto che l'esecuzione effettiva dell'"Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione", del 12 maggio 1953 e dell'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali e le rispettive Note, firmate pure in data odierna, dipende dalle ratifiche, da parte dei Poteri legislativi delle due Parti contraenti, di tali accordi e della Convenzione conclusa in data 5 maggio 1953 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali; allo scopo di assicurare che le rendite dell'assicurazione infortuni (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e le pensioni delle assicurazioni pensioni (assicurazioni per i casi di invalidita', incapacita' professionale, vecchiaia e morte), comprese le assicurazioni pensioni per i minatori, previste nell'Accordo aggiuntivo di cui sopra del 12 maggio 1953 e maturate a carico degli Istituti assicuratori Tedeschi e italiani sino alla data del presente scambio di Note, vengano pagate nel piu' breve tempo possibile, si e' convenuto, 1) in attesa delle ratifiche di cui sopra e dello scambio dei relativi strumenti di ratifica, gli Istituti assicuratori interessati procederanno nel termine di due mesi dalla data del presente scambio di Note alla determinazione delle somme spettanti a ciascun avente diritto. In caso di mancanza o insufficienza della documentazione presso gli Istituti di una delle due Parti, la determinazione si basera' sulla documentazione presentata dagli Istituti dell'altra Parte. In caso di inesistenza di documentazione presso gli Istituti delle due Parti, i diritti degli interessati alla determinazione delle somme dovute potranno essere comprovati con ogni altro mezzo idoneo e definiti, nel termine di un mese dallo scadere del predetto termine di due mesi, da una apposita Commissione composta dai rappresentanti dei due Governi e degli Istituti assicuratori interessati dei due Paesi; 2) resta fermo, in ogni caso, il disposto dell'art. 4 dell'Accordo aggiuntivo del 12 maggio 1953; 3) le somme gia' determinate saranno versate, sul domanda degli aventi diritto, entro un mese dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica relativi agli accordi su menzionati, con l'indicazione dei singoli aventi diritto, a) nel caso di pagamenti nel territorio della Repubblica italiana: all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto concerne le rendite dell'assicurazione infortuni; all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per quanto concerne le pensioni dell'assicurazione pensioni; b) nel caso di pagamenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlin: allo Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. in Bonn per quanto concerne le rendite dell'assicurazione infortuni; alla Landesversicherungsanstalt Oberbayern in Monaco (Baviera), per quanto concerne le pensioni dell'assicurazione pensioni; 4) le rendite e le pensioni che matureranno successivamente alla data del presente Accordo e fino alla ratifica di esso, saranno soggette alla stessa procedura; 5) qualsiasi contestazione che dovesse sorgere in sede di applicazione delle predette clausole relative alle assicurazioni sociali sara' sottoposta all'esame della Commissione prevista al numero 1 della presente Nota; 6) i Governi delle due Parti contraenti si adopereranno per ottenere che vengano, con la massima possibile urgenza, ratificati dai Poteri legislativi dei loro Paesi l'Accordo aggiuntivo del 12 maggio 1953, l'Accordo firmato in data odierna in materia di brevetti per invenzioni industriali con le relative Note firmate in data odierna e la Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. I Governi suddetti s'impegnano di procedere all'inserzione nei rispettivi Giornali ufficiali delle rispettive leggi di ratifica nel termine di venti giorni dalla data della firma da parte del Capo dello Stato. Lo scambio degli strumenti di ratifica sara' effettuato nel termine di dieci giorni dalla data dell'inserzione predetta della legge di ratifica pubblicata per ultimo. La prego di gradire, sig. Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Antonio PENNETTA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA ---------------------------------- An den Vorsitzenden der Italienischen Delegation S. E. Dr. Antonio PENNETTA - ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico
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