DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 819
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Napoli in data 10 marzo 1955 e 28 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro della Universita' di Napoli.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 126. - RELLEVA
Convenzione - art. 1
Convenzione L'anno millenovecentocinquantacinque, addi' dieci del mese di marzo, nel Rettorato della Universita' degli studi di Napoli, innanzi a me dott. Gennaro Esposito fu Raffaele, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, autorizzato alla stipula degli atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, con decreto rettorale del 19 maggio 1944 che fa parte integrante del presente atto come allegato A) ed alla presenza dei signori dott. Giuseppe Palomba fu Andrea, di anni 37 e dott. Michelangelo Sacco di Vincenzo, di anni 33, testimoni idonei, a me personalmente noti, si sono costituiti: da una parte il prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, rettore dell'Universita' degli studi di Napoli, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 1954, che la parte integrante del presente atto come allegato B); dall'altra il comm. Armando Fati fu Massimiliano, reggente della sede di Napoli dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e dal medesimo Istituto autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 1954 che integra e modifica la precedente deliberazione adottata in data 23 marzo 1954, che fanno parte integrante del presente atto la prima come allegato C) e la seconda come allegato D). Quest'ultimo ha dichiarato, senza riserva alcuna; che il predetto Istituto da lui rappresentato, desiderando concorrere al sempre maggiore sviluppo degli studi nel settore della medicina del lavoro ed alle necessita' dell'insegnamento stesso, intende provvedere al finanziamento occorrente per la istituzione di un posto di assistente ordinario destinato alla cattedra di medicina del lavoro, obbligandosi ai versamenti necessari secondo le modalita' che saranno dettate dal Ministero della pubblica istruzione. Premesso Che lo statuto della Universita' degli studi di Napoli, nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia comprende l'insegnamento della medicina del lavoro; Che la decisione dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - che in seguito sara' indicato con la dizione I.N.A.I.L. - da' la possibilita' alla Universita' degli studi di Napoli di aumentare di un posto di assistente ordinario l'attuale organico previsto per la cattedra di medicina del lavoro. Si addiviene alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualita' e della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni. Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Napoli sara' istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario, un posto di ruolo da destinarsi alla cattedra di medicina del lavoro, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.
Convenzione - art. 2
Art. 2. L'I.N.A.I.L. corrispondera' all'Universita' degli studi di Napoli, per il finanziamento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1 la somma di lire ottocentomila (L. 800.000), a decorrere dalla data di nomina dell'assistente ordinario che sara' assunto ai posto stesso.
Convenzione - art. 3
Art. 3. L'I.N.A.I.L. versera' la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione - art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Napoli, in esecuzione dell'obbligazione assunta dall'I.N.A.I.L., s'impegna: 1) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare del posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro che verra' assunto al posto stesso, compresi gli oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; 2) a destinare, annualmente, alla dotazione della cattedra di medicina del lavoro la somma che rimane disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per il titolo di cui al precedente numero uno.
Convenzione - art. 5
Art. 5. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti ordinari, disposti dallo Stato, la somma di lire ottocentomila (L. 800.000) risultasse inferiore a quella che la Universita' degli studi di Napoli e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi del numero uno di cui al precedente art. 4 di questa convenzione per l'assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro, l'I.N.A.I.L. versera' annualmente alla Universita' di Napoli, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di assistente ordinario di cui si tratta, sara' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione - art. 6
Art. 6. L'I.N.A.I.L. si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Napoli, limitatamente ai primi dieci anni di durata della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire centocinquantamila (L. 150.000) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui trattasi nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi dieci anni di durata della presunte convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo, con esonero dell'I.N.A.I.L. da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita' in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.
Convenzione - art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata, da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione - art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Napoli redatta in carta semplice, e esente da tassa di bollo e registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Presidenziale che ne disporra' la approvazione ed istituira' il posto di assistente ordinario. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. F.to Ernesto Pontieri fu Giuseppe " Armando Fati fu Massimiliano " Michelangelo Sacco di Vincenzo " Giuseppe Palomba fu Andrea " Gennaro Esposito fu Raffaele Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli addi' 12 marzo 1955, n. 19243, mod. I, vol. 681, foglio 182. - Gratis. Registrato al n. 51, 1° semestre 1955 del repertorio atti della Uiniversita' degli studi di Napoli. Per copia conforme Il direttore amministrativo: ESPOSITO
Atto aggiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di assistente ordinario destinato alla cattedra di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia, stipulata in Napoli, il 10 marzo 1955. L'anno millenovecentocinquantasette, addi' ventotto del mese di maggio alle ore 13, nel Rettorato dell'Universita' degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Gennaro Esposito, direttore amministrativo della predetta Universita', autorizzato alla stipula degli atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione universitaria con decreto rettorale del 19 maggio 1944, sono comparsi i signori: 1) prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Napoli, ivi residente per la carica; 2) comm. Armando Fati fu Massimiliano, nella qualita' di reggente della sede di Napoli dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ivi residente per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del presidente del predetto Istituto in data 12 novembre 1956, n. 814, che si allega. I predetti, della cui identita' sono certo, di comune accordo e col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni. Premesso Che con convenzione stipulata il 10 marzo 1955, registrata all'Ufficio atti pubblici di Napoli il 12 marzo 1955, n. 19243, il predetto Istituto si e' assunto l'onere per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia; Che con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale delle retribuzioni, il contributo annuo fissato in L. 800.000 dall'articolo 2 della convenzione, deve essere elevato a L. 1.400.000; Che il contributo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio deve essere operante anche nel caso in cui si verifichi la proroga prevista dall'art. 7 della convenzione e deve, inoltre, essere suscettibile di aumento proporzionale agli eventuali futuri miglioramenti economici, che potranno intervenire a favore dei dipendenti statali. Tutto cio' premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso: la convenzione stipulata in data 10 marzo 1955 tra l'Universita' degli studi di Napoli e l'I.N.A.I.L., come nella presente indicato, e' modificata come segue: Art. 2. - E' sostituito dal seguente: L'I.N.A.I.L. corrispondera' all'Universita' degli studi di Napoli, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, la somma di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila), a decorrere dalla data di nomina dell'assistente ordinario che sara' assunto al posto stesso. Art. 4. - E' aggiunto il seguente comma: 3) e versare annualmente allo Stato la somma di lire 150.000 (centocinquantamila), che le verra' corrisposta dalla I.N.A.I.L. in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 6 della presente convenzione. Art. 5. - E' sostituito dal seguente: Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti ordinari, disposti dallo Stato, la somma di lire un milionequattrocentomila (1.400.000) risultasse inferiore a quella che la Universita' degli studi di Napoli e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi del numero uno di cui al precedente art. 4 di questa convenzione per l'assistente ordinario alla cattedra di medicina dei lavoro, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di lire unmilionequattrocentomila (1.400.000). Art. 6. - E' sostituito dal seguente: L'I.N.A.I.L. si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' degli studi di Napoli, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire centocinquantamila (150.000) annue, per la durata della convenzione, ivi compreso l'eguale periodo di rinnovo di cui all'art. 7, al fine di costituire un apposito fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui trattasi nel caso in cui abbia a cessare dal servizio maturando il diritto al trattamento medesimo. Il predetto Istituto si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari, a decorrere dalla data della effettiva concessione dei miglioramenti stessi. Art. 7. - Sono aggiunti i seguenti comma: Essa si intendera' senz'altro decaduta se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze oppure non venga aumentato il contributo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 5 della presente convenzione o vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' avvenga, i mezzi finanziari previsti dalla convenzione. Nei suddetti casi il posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare del posto stesso cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Napoli, sara' registrato in esenzione di tasse di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto, ufficiale rogante, viene letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato alla ricezione degli atti e contratti dall'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Napoli. Il rettore: F.to Ernesto Pontieri F.to Armando Fati F.to Gennaro Esposito Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli addi' 31 maggio 1957, n. 27351, mod. I, vol. 725, fol. Esatte L. esente. Il direttore Olindo Fenizia - F.to O. Fenizia. Registrato nel repertorio degli atti della Universita' di Napoli al n. 181 - 1° semestre 1957. Per copia conforme Il direttore amministrativo: ESPOSITO
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