DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 826

Type DPR
Publication 1957-07-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sui

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con sede in Roma, istituito dalla legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, e' costituito dalla collettivita' dei sordomuti che ne sono soci.

Art. 2

L'Ente ha i seguenti compiti: a) agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria per la cura e la prevenzione della sordita'; b) provvedere perche' l'educazione fisica dei sordomuti venga sviluppata quale necessario elemento integrativo degli esercizi diretti a conseguire una piu' vivace elasticita' muscolare, specialmente in rapporto agli atti della respirazione e fonazione; c) agevolare l'istruzione post-scolastica dei sordomuti, al fine di elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, istituendo scuole culturali, scuole-laboratorio professionali e corsi di riqualificazione per il piu' utile recupero dei minorati dell'udito e della favella ed il loro inserimento nella vita produttiva della Nazione; d) promuovere le forme assistenziali e previdenziali relative alla necessita' dei privi dell'udito e della favella e favorire una adeguata assistenza sociale attraverso i propri uffici centrali e periferici; e) agevolare l'avviamento al lavoro individuale e collettivo per i sordomuti, f) agevolare le iniziative per la costruzione e lo acquisto di case di riposo e l'istituzione di patronati e circoli ricreativi per minorati dell'udito; g) agevolare una adeguata assistenza e l'eventuale ricovero dei minori sordomuti, in attesa di assolvere all'obbligo scolastico, presso gli appositi istituti di istruzione; h) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei sordomuti; i) designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 2, comma quarto, della legge 21 agosto 1950, n. 698; l) formulare ai competenti organi di vigilanza e di tutela proposte e pareri ai fini della difesa e tutela degli interessi morali ed economici dei minorati dello udito e della favella, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e di tutela nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per sordomuti, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e leggi successive. Detta attivita' e' esercitata dall'Ente anche nei riguardi di societa', comitati ed altre istituzioni di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, integrata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841; m) collaborare per il coordinamento e lo sviluppo delle attivita' a favore dei sordomuti svolte, nel campo della qualificazione, riqualificazione professionale e della applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati, promuovendo, a tal fine, intese fra le istituzioni suddette e compiendo presso di esse ogni altro intervento ritenuto idoneo.

TITOLO II PATRIMONIO E MEZZI DI ESERCIZIO

Art. 3

Il patrimonio dell'Ente e' costituito: 1) dal complesso dei beni mobili ed immobili gia' posseduti, come da allegato; 2) dai lasciti e dalle donazioni disposte in suo favore; 3) dai beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme o soppressioni di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti; 4) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo. Il patrimonio e' amministrato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4

I mezzi di esercizio di cui l'Ente dispone per il proprio funzionamento sono: 1) la rendita delle attivita' patrimoniali; 2) le contribuzioni dei soci; 3) i contributi dello Stato e di altri enti; 4) il reddito delle scuole e dei laboratori professionali; 5) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio. ((L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno)).

TITOLO III Soci

Art. 5

L'Ente comprende le seguenti categorie di soci: a) soci effettivi; b) soci aggregati; c) soci sostenitori; d) soci onorari. Per la iscrizione in qualita' di socio nelle categorie a), b) e c), l'aspirante deve inoltrare domanda al Consiglio provinciale di cui all'art. 44, competente per territorio, il quale delibera in merito. Sulla iscrizione dei soci nella categoria d) delibera il Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 17. Norme regolamentari interne, deliberate ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, determinano i requisiti necessari per l'ammissione e il mantenimento della qualita' di socio, la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, la misura, le modalita' e le scadenze di versamento dei contributi, la disciplina associativa e le relative sanzioni. L'Ente esonera dal pagamento della quota annuale i sordomuti di ambo i sessi orfani di guerra e quelli iscritti nell'elenco comunale dei poveri. Perdono la qualita' di socio i dimissionari dal giorno dell'accettazione delle dimissioni, coloro che, avendone l'obbligo, non versano entro il prescritto termine il contributo e quelli che vengono radiati in base alle norme regolamentari di cui al quarto comma del presente articolo. Sono soci effettivi i sordomuti d'ambo i sessi che hanno superato il 18° anno di eta' e che versano all'Ente l'annuo contributo. Sono soci aggregati i sordomuti fino al 18° anno di eta' e che versano all'Ente l'annuo contributo. Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a versare un contributo e si distinguono in temporanei e vitalizi a seconda che il pagamento avvenga annualmente o una volta tanto. Sono soci onorari coloro che hanno reso segnalati servizi all'Ente ed alla categoria dei sordomuti.

Art. 6

Le cariche elettive dell'Ente, fatta eccezione soltanto per i collegi centrale e provinciali dei revisori, sono riservate ai soci effettivi sordomuti che abbiano raggiunto la maggiore eta'. Non e' ammesso il cumulo delle cariche elettive in seno all'Ente. Non sono eleggibili i soci effettivi che abbiano un rapporto di impiego con l'Ente e che si trovino in una delle cause di incapacita' di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I membri del Consiglio d'amministrazione e dei Consigli provinciali prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute negli incarichi del loro ufficio.

Art. 7

I soci effettivi ed aggregati godono dei benefici della organizzazione dell'Ente secondo il presente regolamento e quelli particolari di assistenza. A questi benefici possono essere ammessi dall'Ente i sordomuti non soci che si trovino in particolari necessita'. In materia deliberano, caso per caso, i Consigli provinciali competenti per territorio.

TITOLO IV ORGANI DELL'ENTE

Art. 8

Gli organi dell'Ente sono: Organi centrali: a) l'assemblea generale dei soci; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio centrale dei revisori; Organi periferici: e) le assemblee provinciali; f) i Consigli provinciali; g) i Collegi provinciali dei revisori.

TITOLO V ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9

L'assemblea generale dei soci e' l'organo supremo dell'Ente ed e' costituita dai rappresentanti delle sezioni provinciali, eletti dalle assemblee provinciali previste dall'art. 36, fra i soci effettivi, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento soci o frazione superiore a duecento. Ogni sezione provinciale dovra' avere almeno un rappresentante, qualunque sia il numero dei soci. Ciascun delegato all'assemblea generale dei soci ha diritto ad un solo voto. I soci, a qualsiasi categoria appartengano possono assistere ai lavori dell'assemblea generale dei soci.

Art. 10

((L'Assemblea generale dei soci e' convocata dal presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni)). La sede, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Su richiesta di almeno due terzi delle sezioni provinciali saranno aggiunti all'ordine del giorno speciali argomenti, purche' comunicati non meno di venti giorni prima che si riunisca l'assemblea generale dei soci.

Art. 11

Le sedute dell'assemblea generale dei soci sono presiedute da un Collegio di presidenza composto: da un presidente, due vice presidenti, tre scrutatori, scelti dall'assemblea fra i sordomuti soci effettivi.

Art. 12

La sede e la data dell'assemblea generale dei soci, unitamente all'ordine del giorno, sono comunicate con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, a tutte le sezioni provinciali.

Art. 13

La votazione e' fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di indole personale. A richiesta di almeno un terzo dei delegati presenti, la votazione puo' procedere per appello nominale.

Art. 14

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 15

Le adunanze dell'assemblea generale dei soci sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la meta' piu' uno dei delegati complessivamente eletti; in seconda convocazione, con l'intervento di un numero di delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Art. 16

L'assemblea generale dei soci: a) determina l'indirizzo generale dell'Ente; ((b) approva la relazione morale e finanziaria del quadriennio)); c) elegge ogni quattro anni il presidente dell'Ente e gli altri componenti il Consiglio d'amministrazione; d) nomina i revisori dei conti di propria competenza; e) approva le proposte di modifica al presente regolamento.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove membri compreso il presidente dell'Ente. I componenti il Consiglio d'amministrazione partecipano all'assemblea generale dei soci con voto deliberativo, salvo che non si tratti di questioni ed argomenti inerenti alla loro gestione.

Art. 18

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; in via straordinaria ogni qualvolta il presidente dell'Ente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 19

Gli avvisi di convocazione del Consiglio di amministrazione devono essere inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno. Il Consiglio non puo' deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo degli intervenuti, almeno due giorni prima della convocazione.

Art. 20

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, il giorno seguente, qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali. Per l'approvazione di qualsiasi proposta e' necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 21

I verbali delle deliberazioni sono redatti sotto la personale responsabilita' del direttore generale dell'Ente. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di prendere visione dei verbali e di averne copia conforme all'originale, ad eccezione delle deliberazioni aventi carattere personale.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. E' pronunziata la decadenza dei componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio stesso ed il Ministero dell'interno la puo' promuovere. Del provvedimento di decadenza e' data comunicazione all'interessato.

Art. 23

Il Consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone ogni quattro anni la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale dei soci; b) cura l'applicazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci; c) formula voti per le modifiche che ritiene necessarie al presente regolamento; d) approva il regolamento generale interno e quello del personale; e) nomina il direttore generale, nonche' il personale dell'Ente; f) delibera sulla nomina dei soci onorari; g) dirime le eventuali controversie tra i soci e le sezioni provinciali o tra le sezioni stesse; h) delibera annualmente la percentuale che le sezioni provinciali debbono versare alla Amministrazione centrale delle quote sociali e degli altri proventi; i) ((autorizza la costituzione dei, comitati regionali, di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'ente e delle rappresentanze comunali)); l) provvede alla sostituzione, fino alla convocazione della prima assemblea successiva, del presidente dell'Ente e dei componenti il Comitato esecutivo in caso di missione, di decesso o di sopravvenuta incapacita'; m) delega in caso di necessita' alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le sezioni provinciali e gli istituti dipendenti dall'Ente; n) nomina un tesoriere, che deve essere scelto fra istituti di credito di riconosciuta solidita'; o) designa i rappresentanti dell'Ente nelle Commissioni ministeriali nelle quali sia prevista la partecipazione dell'Ente stesso, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2, lettera i); p) ha la vigilanza ed il controllo sulle sezioni provinciali, che esplica nelle forme previste dal presente regolamento e da quelli interni e ne approva i bilanci; q) approva e modifica i provvedimenti piu' gravi contro i soci, adottati dalle sezioni provinciali, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto da parte delle sezioni stesse.

TITOLO VII COMITATO ESECUTIVO - PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 24

Il Comitato esecutivo si compone del presidente dell'Ente e di due membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti. Il Comitato esecutivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono venire rieletti.

Art. 25

Il Comitato esecutivo viene convocato dal presidente o su richiesta dei due membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 26

Le deliberazioni del Comitato esecutivo debbono essere prese con l'intervento di almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli intervenuti. Nel caso che intervengano alla adunanza solo due componenti, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di entrambi. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. I componenti del Comitato esecutivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di amministrazione e del provvedimento viene data comunicazione scritta all'interessato. I componenti del Comitato esecutivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, ne' prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini, sino al quarto grado, nonche' di enti dei quali abbiano l'amministrazione.

Art. 27

((Il comitato esecutivo provvede all'ordinaria gestione dell'ente nei limiti del bilancio preventivo approvato dal consiglio di amministrazione, adottando, altresi' tutti quei provvedimenti, attinenti alla ordinaria gestione, che non siano espressamente demandati all'assemblea generale dei soci ed al consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che gli vengano da questo delegati, curandone l'esecuzione entro i limiti della delega; adotta, altresi', i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne al consiglio stesso entro 15 giorni)).

Art. 28

Il direttore generale ha le funzioni di segretario nella assemblea generale dei soci nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo. Egli ha voto consultivo nelle deliberazioni adottate dai predetti organi.

Art. 29

Il presidente dell'Ente ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, vigila perche' siano osservate le norme statutarie e regolamentari e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni di detti consessi. Il presidente, in caso di assenza, o di impedimento, e' sostituito dal consigliere piu' anziano di nomina ed in caso di parita' di nomina dal piu' anziano di eta'.

Art. 30

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Ente e per resistere nei giudizi intentati contro l'Ente stesso, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, dal Comitato esecutivo, salvo ratifica da parte del Consiglio predetto alla sua prima riunione. Nei procedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non e necessaria; tuttavia, in questi casi e per giudizi intentati contro l'Ente, il presidente e' tenuto ad informare alla prima riunione il Comitato esecutivo.

TITOLO VIII COLLEGIO CENTRALE DEI REVISORI

Art. 31

Il Collegio centrale dei revisori si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'interno, uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro, uno effettivo ed uno supplente dalla assemblea generale dei soci ai sensi dell'art. 16. Il Collegio elegge il proprio presidente tra i membri effettivi di nomina ministeriale. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 32

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.