LEGGE 17 agosto 1957, n. 843

Type Legge
Publication 1957-08-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3

Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera' anche la gestione della attivita' di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4

Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicato Accordo. La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche' l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

Art. 5

Il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attivita' di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.

Art. 6

Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 7

E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.

Art. 8

Le somme che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60. Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI - GUI - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo - art. 1

Accordo fra l'Italia e la Libia IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI LIBIA Allo scopo di definire in maniera amichevole e con reciproca soddisfazione le questioni in pendenza fra i due Paesi; Tenuta presente la Risoluzione del 15 dicembre 1950, n. 388 V, con cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotto' disposizioni economiche e finanziarie relative alla Libia; Nel desiderio di iniziare una nuova fase delle loro relazioni e di instaurare una sempre piu' intima amicizia e cooperazione fra i due Popoli; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1. I due Governi inizieranno, al piu' presto possibile, trattative per la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un Accordo culturale da inserire nel piu' vasto quadro di un Trattato di amicizia fra i due Paesi.

Accordo - art. 2

Articolo 2. Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V.

Accordo - art. 3

Articolo 3. I due Governi dichiarano che lo Stato Libico e' succeduto allo Stato italiano nei diritti sul demanio pubblico e sul patrimonio indisponibile.

Accordo - art. 4

Articolo 4. Il Governo Italiano, in adempimento di quanto previsto dalla Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico dei beni mobili ed immobili esistenti in Libia che costituivano il patrimonio disponibile dello Stato italiano od appartenevano ad aziende autonome statali italiane. Il Governo Libico dal canto suo riconosce che, oltre i beni delle dette categorie, quali risultanti dai registri fondiari e comunque in suo possesso, null'altro avra' a pretendere a tale titolo dallo Stato italiano.

Accordo - art. 5

Articolo 5. Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato Italiano nei diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi, i quali, in conseguenza, non potranno avanzare per tali diritti alcuna pretesa nei confronti dello Stato italiano. Il Governo Libico si riserva l'esercizio dei diritti gia' spettanti allo Stato italiano nei confronti dei terzi.

Accordo - art. 6

Articolo 6. Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato A e appartenenti agli Enti specificati nell'allegato stesso. Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.

Accordo - art. 7

Articolo 7. Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della Risoluzione, lo Stato italiano trattiene, come necessari al funzionamento dei propri Servizi diplomatici e consolari e per le proprie istituzioni scolastiche in Libia, i beni immobili di cui all'allegato B. Il Governo italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro un mese dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente e che -non sono compresi nell'allegato B. Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un mese dallo scambio delle ratifiche, i titoli definitivi di libera proprieta' intestati alla Repubblica Italiana relativi ai beni immobili indicati nel suddetto allegato. Il Governo Libico trasferisce in proprieta' gratuitamente ad una istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo Italiano un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa - allegato C - necessaria per la costruzione di un ospedale da parte della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal Governo italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico.

Accordo - art. 8

Articolo 8. Il Governo Libico prende atto che il Governo italiano, nel consegnare i documenti che erano in suo possesso e il cui trasferimento e' previsto dalla Risoluzione, ha fatto presente che le ricerche di ulteriori documenti proseguono e che essi saranno consegnati a mano a mano che saranno rinvenuti. I due Governi si impegnano a facilitare la consegna dei documenti di reciproco interesse ai cittadini dei due Stati, che ne facessero richiesta, nell'osservanza delle rispettive leggi interne.

Accordo - art. 9

Articolo 9. Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potra' essere avanzata nei confronti delle proprieta' di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti. Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranita' fra i due Stati, essendo subentrato nei poteri del Governo Italiano anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da quest'ultimo a suo tempo accordate, ha provveduto mediante Commissione mista e in conformita' alla disposizione di cui all'art. 9, par. 1 della Risoluzione, ad accertare lo stato di adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari. In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'allegato D e' stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti e si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo, i titoli di piena e definitiva proprieta', con cancellazione della clausola risolutiva, per gli immobili indicati nel medesimo allegato D, a condizione che i titolari abbiano provveduto o provvedano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto stabilito all'atto della concessione.

Accordo - art. 10

Articolo 10. Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola a suo tempo intrapresa dalla cessata Amministrazione italiana in Tripolitania e' stato convenuto quanto segue: a) nei comprensori dell'Ente per la colonizzazione e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Ramo colonizzazione - Giud Daiem (Oliveti), Fonduk-el-Togar, Hascian e Azizia (per quanto riguarda n. 9 poderi) non e' necessaria la esecuzione di ulteriori lavori di valorizzazione agraria e pertanto il Consiglio di sorveglianza provvedera' affinche' l'Ufficio fondiario libico competente rilasci, nel termine di tre mesi dallo scambio delle ratifiche del presente Accordo, i titoli definitivi di proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori italiani indicati nell'elenco allegato E (dall'1 al 7). Il Governo Libico si impegna a dare disposizioni in conformita' al predetto Ufficio fondiario; b) la gestione stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - (Ramo colonizzazione) - e la gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione, ad avvenuto scambio delle ratifiche del presente Accordo, daranno corso alla stipulazione dei singoli atti per il trasferimento del diritto di proprieta' a favore dei coltivatori italiani sui poderi facenti parte dei comprensori Az-Zahara (Bianchi), An-Nasira, (Giordani), Al-Amiria (Micca), Ghanima (Corradini), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadra' (Breviglieri) e Azizia (per 13 poderi) - di cui alle planimetrie, allegato E 5 ed allegato F (dall'1 al 5), ed all'elenco dei poderi, allegato G (1 e 2) - con facolta' di iscrizione ipotecaria dei debiti colonici a favore dell'Ente finanziatore. Il Governo Libico si impegna a far rilasciare i titoli definitivi di proprieta' a favore dei detti coltivatori italiani da parte del competente Ufficio fondiario per ogni singolo podere entro tre mesi dal momento in cui sara' stata rilasciata la dichiarazione del Consiglio di sorveglianza di constatata esecuzione dei lavori previsti dallo speciale "piano di ulteriore avvaloramento" (allegato H). Il "Piano" sara' finanziato dall'Italia ed eseguito nel termine massimo di quattro anni dallo scambio delle qratifiche del presente Accordo. Il Consiglio di sorveglianza emettera' le dichiarazioni sopraspecificate gradualmente non appena saranno stati eseguiti i lavori previsti dal "e Piano". Agli effetti di tale accertamento non avranno rilevanza i risultati conseguiti a seguito dei detti lavori. Tenuta presente la necessita' di attuare il "Piano di ulteriore avvaloramento", in maniera organica, la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e la gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione della Libia, sino al momento in cui stipuleranno i sopra specificati singoli atti di trasferimento di proprieta' dei poderi, potranno effettuare spostamenti di coltivatori italiani da un comprensorio all'altro tra quelli sopraindicati e da un podere all'altro nell'ambito dello stesso comprensorio e potranno apportare modifiche all'estensione degli stessi poderi; c) i beni di uso comune, di cui all'allegato I (dall'1 al 10), verranno trasferiti in proprieta' condominiale alle cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori di ogni singolo comprensorio. Gli immobili, di cui all'allegato L (1 e 2), passeranno in proprieta' allo Stato Libico; d) la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Ramo Colonizzazione - cedera' a titolo gratuito al Governo della Libia la centrale elettrica, le linee di distribuzione nonche' i beni elencati nell'allegato M siti nel comprensorio di Az-Zahara (Bianchi). Tale cessione avverra' non appena l'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (Tripoli Electric Corporation - T.E.C.) sara' in condizione di fornire l'energia occorrente alle necessita' dei comprensori di Az-Zahara (Bianchi), di An-Nazira (Giordani), di Al-Amiria (Micca), previste in almeno chilowattora 4000 (quattromila) giornalieri. Alla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo verra' redatto dai rappresentanti dell'Ente Libico (T.E.C.) e dell'I.N.P.S., il verbale di consistenza delle attrezzature della centrale di Az-Zahara (Bianchi). La gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) sino alla data della detta cessione della centrale, provvedera' a proprie spese alla manutenzione ordinaria compresa quella dei motori attualmente efficienti, in modo da consegnarli funzionanti e tali che la loro capacita' di produttivita' presenti unicamente il deperimento causato dal periodo di uso. L'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (T.E.C.) al momento in cui rilevera' la predetta centrale elettrica, stipulera' singoli contratti con i coltivatori italiani utenti nei suddetti comprensori, in base alle condizioni e alle tariffe ordinarie vigenti in Libia per uso agricolo e per illuminazione. Nel frattempo, ed allo scopo di mettere in condizione la gestione-stralcio dell'I.N.P.S. - Ramo colonizzazione - di poter realizzare il previsto "piano di ulteriore avvaloramento", allegato al presente Accordo, nei predetti tre comprensori il Governo Libico: 1) s'impegna a far rispettate dal detto Ente Libico (T.E.C.) il contratto a suo tempo stipulato tra l'I.N.P.S. e la S.E.C.I. a tuttora in vigore per la fornitura di energia elettrica integrativa di 1200 (milleduecento) chilowattora giornalieri; 2) a cedere, inoltre, entro il febbraio 1957 l'uso del motore Diesel Tosi J 08 (Kw 800) che verra' installato nella centrale del comprensorio di Az-Zahara (Bianchi) a cura e spese della gestione-stralcio dell'I.N.P.S.; e) i poderi e i terreni non inclusi nella delimitazione perimetrale dei comprensori di cui alla lettera a) e b) di Azizia, Fonduk-el-Togar, Ar-Zhara (Bianchi), An-Nasira (Giordani), Al-Amiria (Micca), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadra' (Breviglieri), Ghanima (Corradini) (vedi allegato N (1 e 2) saranno restituiti allo Stato Libico. I comprensori di Qasr Garabulli (Castelvedere), Al-Guseca (Marconi), Tarhuna, Al-Krarim (Gioda) e Sidi Essed (Tazzoli) verranno altresi' restituiti allo Stato Libico, che rispettera' i diritti derivanti dai disciplinari di concessione nei confronti di quei coltivatori che decidessero di rimanere nei loro poderi (vedi allegato o dall'1 al 6); f) alla data del 30 novembre 1956 sara' costituito un Consiglio di sorveglianza misto italo-libico regolato dallo statuto - allegato P. Con la costituzione del detto Consiglio di sorveglianza cesseranno i provvedimenti relativi alla misura cautelare ("custodia") emessa nei confronti dei due Enti di colonizzazione di cui al presente articolo.

Accordo - art. 11

Articolo 11. Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in Libia dei finanziamenti necessari alle due Gestioni-stralcio degli Enti di colonizzazione di cui al precedente articolo, nonche' delle forniture alle stesse di macchinari ed altri materiali, comunque occorrenti alla ulteriore valorizzazione agraria dei comprensori. Qualora, nel termine di quattro anni dalla introduzione in Libia, tali macchinari e materiali venissero ad avere una diversa destinazione, rimane inteso che essi potranno essere sottoposti al pagamento dei normali diritti doganali. Il Governo Libico garantisce che saranno mantenute le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per quanto riguarda i trasferimenti del diritto di proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori.

Accordo - art. 12

Articolo 12. L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui iniziera' il funzionamento, si assumera' le obbligazioni degli Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) contratte nei confronti degli assicurati abitanti a tale data in Libia. Il trasferimento delle obbligazioni avverra' in base alle norme e alle modalita' di cui all'allegato Q. Gli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), alla data suindicata, trasferiranno all'Istituto libico le riserve nell'ammontare complessivo di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila). I predetti tre Istituti italiani, allo scopo anche di agevolare l'Istituto libico nella costituzione di proprie riserve, cederanno tutti i loro beni mobili ed immobili, situati in Libia, eccedenti il valore delle riserve, per il prezzo di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila).

Accordo - art. 13

Articolo 13. Il Governo italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n. 1117, e' stato regolato da parte sua il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia, con rispetto dei diritti quesiti del personale stesso.

Accordo - art. 14

Articolo 14. Le disposizioni dell'art. 8 della Risoluzione sulla proprieta' letteraria ed industriale restano in vigore fra i due Governi.

Accordo - art. 15

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