DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 850

Type DPR
Publication 1957-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 novembre 1940, n. 1605, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Padova il 29 ottobre 1940 tra quella Universita' e l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni di Roma per il finanziamento di un posto di professore di ruolo di medicina del lavoro, convenzione tacitamente prorogata fino al 31 ottobre 1960;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concetto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 4 dicembre 1956, con la quale la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, subentrando ad ogni effetto all'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni in Roma dal 1° novembre 1956, ha assunto tutti gli oneri relativi al mantenimento del posto di professore di ruolo di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, istituito con il regio decreto 6 novembre 1940, n. 1605, citato nelle premesse.

Art. 2

A maggior chiarimento di quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 dell'annessa convenzione, viene stabilito che l'Universita' di Padova versera' annualmente allo Stato, non soltanto l'ammontare complessivo della spesa relativa al posto di professore di ruolo di medicina del lavoro, bensi' anche l'importo aggiuntivo del 20% della predetta spesa che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si e' impegnata a corrispondere, allo scopo di costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto medesimo.

Art. 3

Le somme di cui al precedente articolo dovranno affluire al cap. 120, art. 13, capo X, dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 4

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza per venti anni, come in essa previsto, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi stabiliti, il posto di cui al precedente art. 1 restera' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 160. - RELLEVA

Convenzione aggiuntiva

Repert. n. 672 Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova, per l'insegnamento della medicina del lavoro. L'anno 1956 (millenovecentocinquantasei) e questo giorno 4 (quattro) del mese di dicembre nella sede del Rettorato dell'Universita' di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. cav. uff. Pier Giovanni Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettoriale 23 aprile 1952 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza continua dei signori: Grossato dott. Enzo, nato a Padova il 7 febbraio 1914, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione universitaria, e Mascitti cav. uff. rag. Alfredo, nato a Napoli il 16 luglio 1894, ragioniere principale dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei a sensi di legge ed a me personalmente noti; sono comparsi: da una parte, il prof. gr. uff. ing. Guido Ferro del FU Ottone, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1893, domiciliato a Padova, professore ordinario e rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di rappresentante legale della Universita' stessa, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche; dall'altra parte, il sig. conte avv. Andrea de Besi del fu Alessio, nato a Padova, domiciliato a Padova, presidente e legale rappresentante della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, con deliberazione in data 3 dicembre 1956 che in estratto autentico si allega; Premesso: che presso la, Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova e' stato istituito a spese dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni di Roma un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della medicina del lavoro, con la convenzione in data 29 ottobre 1940, approvata e resa esecutiva col regio decreto 6 novembre 1940, n. 1605, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1940, n. 280; che tale convenzione, prorogata tacitamente fino al 31 ottobre 1960, verra' a decadere da tale data avendo l'Ente sovventore predetto comunicato di non essere in grado di continuare a sostenere l'onere relativo; che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e' venuta nella determinazione di subentrare ad ogni effetto nell'onere di cui si tratta, al fine di consentire che l'insegnamento della medicina del lavoro continui ad essere impartito da un professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa. Tutto cio' premesso: fra la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore gr. uff. ing. Guido Ferro, si conviene e si stipula quanto segue: 1. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, conformemente alla deliberazione del suo Consiglio di amministrazione, subentra - ad ogni effetto - all'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni di Roma negli oneri per il finanziamento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova istituito con la convenzione stipulata il 29 ottobre 1940 ed approvata e resa esecutiva col regio decreto 6 novembre 1940, n. 1605, e con le ulteriori modalita' e condizioni appresso indicate. 2. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si obbliga in modo irrevocabile per la restante durata della soprarichiamata vigente convenzione 29 ottobre 1940 e per l'ulteriore periodo di anni venti, e cioe' fino al 31 ottobre 1980 (millenovecentottanta) di corrispondere - a semplice richiesta - alla Universita' degli studi di Padova, per il finanziamento della cattedra di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia, la somma di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) annui a decorrere dal 1° novembre 1956 (millenovecentocinquantasei) nonche' si impegna di corrispondere una somma annua pari al 20% dell'importo sopra specificato perche' sia provveduto all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di ruolo di cui si tratta. Ove la richiesta di versamento delle annualita' di cui al comma precedente non venga effettuata dall'Universita' entro il termine di sei mesi dopo la scadenza dell'anno accademico cui l'annualita' stessa si riferisce, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s'intende esonerata dall'obbligo di provvedere al versamento medesimo per quell'anno accademico. 3. L'Universita' degli studi di Padova, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di medicina del lavoro, nonche' l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro. 4. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.600.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di medicina del lavoro, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal l° novembre 1956 e si riterra' tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di professore di ruolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio. Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si impegna di corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse aspettare al titolare del posto soppresso, anche nel caso che abbiano a verificarsi le proroghe della durata della convenzione previste all'art. 5. Questa convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592. Il presente atto, che consta di facciate cinque e righe dieci della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita' di Padova F.to Guido Ferro fu Ottone Il presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo F.to Andrea de Besi Grossato dott. Enzo, teste F.to Enzo Grossato fu Giovanni Mascitti cav. uff. rag. Alfredo, teste F.to Alfredo Mascitti fu Alessandro Fabbri Colabich dott. cav. uff. Pier Giovanni, ufficiale rogante F.to Pier Giovanni Fabbri Colabich fu Giuseppe Registrato a Padova il 5 dicembre 1956, Atti privati, vol. 336, n. 7514/2. Esatte lire: gratis. - Il direttore: F.to illeggibile. Padova, 24 gennaio 1957 Visto, per copia conforme Il direttore amministrativo Fabbri

Allegato

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO Istituto Interprovinciale P. V. n. 691 Seduta del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo tenuta a Padova il 3 dicembre 1956. Il giorno 3 (tre) dicembre 1956 (millenovecentocinquantasei) nella sala consiliare del palazzo della Sede centrale, in Padova, corso Garibaldi n. 6, si e' riunito il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, presenti: il presidente, (1) nob. comm. avv. Andrea de Besi, i vicepresidenti, (2) avv. Walter Dolcini, (3) comm. avv. Carlo Zanella, i consiglieri: (4) avv. Oddino Cavazzini, (5) gr. uff. professore ing. dott. Guido Ferro. (6) nob. cav. Leone Lorenzoni, (7) Nestore Marcomini, (8) dott. Vittorio Orzali, (9) co. dottor Novello Papafava dei Carraresi, (10) comm. Bruno Pollazzi, e i sindaci: cav. uff. rag. Guido Calabresi, rag. Guido Randi, ing. dott. Dino Stori, assenti i consiglieri: prof. ing. dott. Balbino del Nunzio, dimissionario, e dott. Antonio Luppi. Assiste il Consiglio il direttore generale comm. rag. Antonio Schiesari. Assume la presidenza il presidente, nob. comm. avv. Andrea de Besi, il quale, constatatane la validita', a sensi dell'art. 11 dello statuto, apre la seduta. Il verbale della precedente seduta, dopo che ne e' stata data lettura, risulta approvato. Il Consiglio adotta quindi la seguente deliberazione sull'argomento unico all'ordine del giorno: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Cattedra di medicina del lavoro - convenzione Il Consiglio, sentito il presidente, dalla cui relazione risulta che le condizioni poste dal Consiglio di amministrazione nella deliberazione, in data 26 ottobre 1956, P. V. n. 637, per l'assunzione, da parte del nostro Istituto, degli obblighi previsti dalla stipulanda convenzione con la Universita' degli studi di Padova, concernente la istituzione di una cattedra di medicina del lavoro, presso la Facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita', sono state soddisfatte e si puo' quindi procedere alla stipulazione della convenzione. Con voti nove su dieci, astenuto il prof. Ferro; Delibera: Di dar facolta' al presidente, avv. Andrea de Besi di stipulare con la Universita' di Padova la convenzione, concernente la istituzione di una cattedra di medicina del lavoro, convenzione con la quale la Cassa di risparmio si obblighera' di corrispondere alla Universita' - a semplice richiesta - la somma di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) o quella maggiore che fosse necessaria per pareggiare gli emolumenti del professore di ruolo di tale cattedra, per ciascuno degli anni accademici 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, oltre al 20% dell'importo prima specificato, perche' sia provveduto all'eventuale trattamento economico che possa spettare per la liquidazione al titolare della cattedra di cui trattasi. Di conferire al presidente tutti i necessari poteri in ordine all'oggetto della presente deliberazione, con promessa di rato, valido ed approvato per quanto egli sara' per fare in nome e per conto e nell'interesse della Cassa di risparmio. Dopo di cio' il presidente toglie la seduta. Il presidente: F.to A. de Besi Un consigliere: F.to V. Orzali Il direttore generale: F.to A. Schiesari

Allegato

N. 37.594 di rep. Padova, 3 (tre) dicembre 1956 (millenovecentocinquantasei) Certifico Io sottoscritto Nalin dott. Antonio, notaio residente in Padova ed iscritto al Collegio notarile del distretto di Padova, essere la presente copia tratta dalla deliberazione consigliare in data 3 dicembre 1956, verbale n. 691, inserita a pagina 324 e seguenti del registro dei verbali del Consiglio di amministrazione n. XXV della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo n. XXV, composto di 100 fogli in bollo competente, visitati dal Tribunale di Padova in data 1° febbraio 1956, con avvertenza che le parti omesse non infirmano, ne' altrimenti modificano la deliberazione stessa. F.to Nalin dott. Antonio Visto per la legalizzazione della firma del dott. Antonio Nalin, notaio in Padova - Padova il 7 dicembre 1956. Il cancelliere capo: F.to dott. Federico Dente Tribunale di Padova, n. 4236 Reg. Legal. Esatte per diritti L. 100. Padova, 24 gennaio 1957 Visto per copia conforme Il direttore amministrativo Fabbri

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