DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1957, n. 874

Type DPR
Publication 1957-03-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, istituito con l'art.

4 della stessa legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Gli appartenenti al ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato con la qualifica di dattilografi negli uffici giudiziari. Le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in genere, le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli impiegati civili dello Stato si applicano ai dattilografi per tutto cio' che non e' diversamente regolato dal presente ordinamento e compatibilmente con l'ordinamento stesso. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti dello Stato, ai dattilografi sono attribuiti, in relazione allo stipendio di cui sono provvisti secondo la tabella B annessa alla legge istitutiva ed esclusivamente agli effetti particolari previsti dalle disposizioni medesime, i seguenti coefficienti stabiliti nella tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19: dattilografo con stipendio iniziale, coefficiente 157; dattilografo con stipendio dopo 4 anni dal precedente, coefficiente 180; dattilografo con stipendio dopo 8 anni dal precedente, coefficiente 202; dattilografo con stipendio dopo 10 anni dal precedente, coefficiente 229.

Art. 2

Il personale di dattilografia e' assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare senza distinzione di sesso, i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Art. 3

Il concorso ai posti di dattilografo negli uffici giudiziari e' indetto con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. E' in facolta' del Ministro, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso limitatamente ad uno o piu' distretti di Corte di appello. I vincitori del concorso di cui al comma precedente non possono essere trasferiti ad uffici giudiziari appartenenti a distretti diversi da quelli per i quali il concorso e' stato indetto se non dopo almeno cinque anni dalla nomina.

Art. 4

L'esame di concorso ha luogo in Roma. La Commissione giudicatrice del concorso e' composta: a) dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali nel Ministero di grazia e giustizia; b) dal direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie giudiziarie) dello stesso ufficio superiore del personale e degli affari generali; c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di la classe; d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica. Sono nominati componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio secondo del personale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di la classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. La Commissione e' presieduta dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie) dello stesso ufficio superiore del personale, il quale e' a sua volta sostituito dal magistrato supplente. Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' funzionari di cancelleria in servizio nel Ministero.

Art. 5

L'esame di concorso comprende: a) una prova scritta di lingua italiana; b) una prova pratica di dattilografia.

Art. 6

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, scelto dalla Commissione la mattina stessa dell'esame, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate, con perfetta conoscenza dell'ortografia.

Art. 7

La prova pratica di dattilografia comprende: a) un saggio di scrittura sotto dettato, su carta bianca e senza capoversi, con la velocita' di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo. Durata della prova: cinque minuti; b) un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocita' libera. Durata della prova: quindici minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano loro sottoposto in un tempo minore, potranno, al fine di dare piena prova della velocita' in cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo. In entrambi i saggi non e' permesso il cambiamento di foglio ne' l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina. Nella valutazione dell'uno e dell'altro saggio, la Commissione tiene conto della velocita' e della precisione dimostrate dal candidato. Per l'espletamento del saggio indicato in a) e' utilizzata parte del brano che servira' per il saggio indicato in b). Tale brano, di lunghezza non inferiore a due facciate di carta uso bollo, e' prescelto di giorno in giorno, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione esaminatrice, che lo stralcera' dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica dell'anno in corso o degli anni precedenti: una copia dattiloscritta del brano prescelto e' distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio di copiatura. Il brano deve essere, per quanto possibile, di giorno in giorno diverso. Il risultato della prova pratica e' reso pubblico a norma dell'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova. Non e' ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, ad una media complessiva non inferiore ai quattordici ventesimi. I concorrenti idonei sono collocati nella graduatoria di merito dell'esame secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parita' di merito.

Art. 9

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto Ministeriale, dattilografi in prova, e destinati agli uffici giudiziari indicati nel decreto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444. Per la nomina in ruolo si osservano le disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma il giudizio favorevole e' espresso dalla Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al seguente art. 11, sulla base dei rapporti informativi redatti dai magistrati dirigenti gli uffici nei quali e' stato compiuto il periodo di prova.

Art. 10

I dattilografi devono assumere servizio nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei, conti del decreto di nomina. Per esigenze di servizio, il Ministro puo' abbreviare il termine anzidetto e puo' altresi' disporre che il dattilografo assuma servizio anche prima della pubblicazione prevista nel comma precedente. Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di trasferimento. Inoltre il Ministro ha facolta' di disporre che il dattilografo trasferito assuma servizio nel nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. In caso di trasferimento, il Ministro puo' anche disporre, per ragioni di servizio, che il dattilografo continui a svolgere le sue mansioni nel precedente ufficio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. Dal compimento di tale periodo decorre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo, ferma la facolta' di abbreviazione prevista dal secondo comma.

Art. 11

Le attribuzioni che per gli altri impiegati civili dello Stato sono demandate al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei confronti dei dattilografi, dalla Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso la Corte di cassazione e presso ciascuna Corte di appello a norma dell'art. 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. Salva la disposizione dell'art. 22, relativamente alla competenza nel procedimento disciplinare, la Commissione di vigilanza e di disciplina (( presso la Corte)) di cassazione esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti della stessa Corte; e la Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso ciascuna. Corte di appello esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti compresi nella circoscrizione territoriale della Corte medesima. Il parere per la riammissione in servizio del dattilografo, nella ipotesi prevista dall'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' espresso dalla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del comma precedente in relazione all'ufficio cui il dattilografo era addetto al momento della cessazione dal servizio. Resta ferma la competenza del Consiglio di amministrazione nelle ipotesi previste dagli articoli 32, ultimo comma 54, 72, seconda comma 74, primo comma e 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12

Gli stipendi successivi a quello iniziale, indicati nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono attribuiti con decreto Ministeriale previo parere della competente Commissione di vigilanza e di disciplina. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato. Quando e' dato parere, o emesso provvedimento contrario all'attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo puo' aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza e di disciplina. L'attribuzione del nuovo stipendio ha effetto dalla data di compimento del periodo di tempo indicato nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, ((e computato)) a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge medesima; nel caso previsto dal comma precedente, il nuovo stipendio decorre dalla data del decreto di attribuzione.

Art. 13

L'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale e' sospesa allorquando nei confronti del dattilografo e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a norma degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Quando il dattilografo e' deferito al giudizio della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al successivo art. 22, senza pero' essere anche sospeso cautelarmente dal servizio, il Ministro, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del precedente art. 11, secondo comma, puo' disporre che ogni determinazione relativa alla attribuzione del nuovo stipendio sia rinviata all'esito del giudizio disciplinare.

Art. 14

Il rapporto informativo e' redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dal funzionario che dirige la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario cui il dattilografo e' addetto. Il giudizio complessivo e' espresso dal magistrato dirigente dell'ufficio stesso, con le qualifiche previste in generale per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Detto giudizio complessivo deve essere motivato e redatto in base ai seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; capacita' e rendimento; attaccamento al servizio: comportamento in servizio e fuori.

Art. 15

I dattilografi non possono essere destinati o comandati presso uffici diversi da quelli stabiliti a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, ne' possono essere loro affidate mansioni diverse da quelle di copia con i servizi ad essi inerenti.

Art. 16

Sono vietati il collocamento fuori ruolo dei dattilografi e la loro applicazione ad uffici giudiziari diversi da quello al quale essi sono assegnati.

Art. 17

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita la sorveglianza su tutto il personale di dattilografia. I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale di dattilografia addetto al proprio ufficio ed agli uffici che, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, sono sottoposti al loro potere di sorveglianza. Lo stesso personale e' sottoposto, oltre alla sorveglianza di cui ai commi precedenti, anche a quella dei funzionari preposti alle cancellerie ed alle segreterie dei rispettivi uffici.

Art. 18

Il dattilografo e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste nel capo I del titolo VII della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma la sanzione della sospensione dalla qualifica e' denominata "allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio".

Art. 19

La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo, ne' superiore ad un quinto di una mensilita' di stipendio, e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio ritarda di un anno l'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 20

La sanzione dell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio puo' essere inflitta per un periodo non inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi. Al dattilografo allontanato dal servizio e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. L'allontanamento dal servizio, a seconda che abbia durata superiore o no a tre mesi, ritarda rispettivamente di tre o di due anni l'aumento periodico dello stipendio. Per effetto dell'anzidetta sanzione, inoltre, l'attribuzione dello stipendio successivo a quello di cui il dattilografo era provvisto al momento della infrazione secondo la tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, non puo' aver luogo se non siano decorsi almeno due anni dalla infrazione stessa. Il tempo durante il quale il dattilografo e' stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio e' dedotto dal computo dell'anzianita'.

Art. 21

La censura e' inflitta dal magistrato capo dell'ufficio al quale il dattilografo e' addetto, osservate le disposizioni degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 22

Nel procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla censura, la competenza della Commissione di vigilanza e di disciplina si determina in relazione all'ufficio nel quale il dattilografo prestava servizio quando commise il fatto per il quale si procede.

Art. 23

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