DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 875
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, col quale l'abitato di Furci, in provincia di Chieti, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato; Visto il decreto reale 13 luglio 1926, n. 1367, col quale fu disposta la sostituzione, per il detto abitato, del consolidamento col trasferimento, limitatamente alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi; Ritenuto che a causa della natura franosa del terreno si sono verificati dissesti che hanno compromesso la stabilita' di molti fabbricati della estrema parte dell'abitato, per cui e' emersa la necessita' di estendere il trasferimento anche alla zona meridionale dell'abitato a sud della linea determinata da: vicolo I) Cesare Battisti, via Cesare Battisti, piazza Cesare Battisti, vico Caselletta; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1094, emesso nell'adunanza del 15 giugno 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;' Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, il trasferimento dell'abitato di Furci, a cura e spese dello Stato, in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445, gia' limitato alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi, e' esteso alla zona meridionale dell'abitato stesso a sud della linea determinata da: vicolo I) Cesare Battisti, via Cesare Battisti, piazza Cesare Battisti, vico Caselletta, indicata con tratteggio rosso nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.
GRONCHI TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 3. - RELLEVA
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