LEGGE 27 settembre 1957, n. 876
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo XXI, lettera E), dell'Accordo stesso.
Art. 3
La spesa derivante per l'esercizio 1957-58, nell'importo corrispondente al controvalore di dollari 85.052, sara' fronteggiata a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
GRONCHI ZOLI - PELLA - TAVIANI - GAVA - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Allegato
ALLEGATO Statut de l'Agence internationale de l'energie atomique Parte di provvedimento in formato grafico
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