DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 890

Type DPR
Publication 1957-07-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro sulla pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:

"Diritto costituzionale comparato".

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

27) Lingua e letteratura portoghese;

28) Lingua e letteratura romena;

29) Lingua e letteratura russa;

30) Filologia germanica;

31) Filologia siciliana;

32) Storia delle religioni;

33) Letteratura cristiana antica;

34) Storia delle esplorazioni;

35) Estetica.

Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

14) Storia delle religioni;

15) Filosofia della storia;

16) Una lingua e letteratura straniera moderna fra quelle previste dall'art. 23 dello statuto.

Art. 30. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Per l'iscrizione di studenti provenienti da altra Facolta' o di laureati o diplomati valgono le disposizioni degli articoli 10 e 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269".

Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:

25) "Scienze dell'alimentazione".

Art. 38. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

16) Radiochimica;

17) Chimica teorica;

18) Spettroscopia;

19) Materie coloranti.

Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

14) Radiochimica;

15) Chimica teorica;

16) Scienza dei metalli.

Art. 39. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

13) Meccanica statistica;

14) Misure elettriche;

15) Istituzioni di fisica atomica.

Art. 41. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di:

19) "Istituzioni di fisica atomica".

Art. 42. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

23) Embriologia e morfologia sperimentale;

24) Scienza dell'alimentazione.

Art. 46. - E' cosi' modificato: per quanto riguarda le lettere a), b) e c):

"Gli studenti devono osservare le seguenti precedenze:

a)

per la laurea in chimica gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di chimica generale II, chimica organica I ed esercitazioni di analisi chimica qualitativa senza aver superato l'esame di chimica generale I. Inoltre gli studenti non possono essere ammessi a sostenere l'esame di esercitazioni di chimica fisica II senza avere superato l'esame di chimica fisica I e neppure a sostenere l'esame di esercitazioni di chimica fisica II senza aver sostenuto l'esame di chimica fisica Il e di elettrochimica;

b)

per la laurea in fisica gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di esercizi di fisica sperimentale III, fisica superiore, fisica teorica, fisica terrestre, onde elettromagnetiche, radioattivita', spettroscopia, meccanica statistica, istituzioni di fisica atomica se non hanno superato gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), esercizi di fisica sperimentale I e II, fisica sperimentale (biennale) e geometria analitica con elementi di proiettiva;

c)

per la laurea in scienze naturali: l'esame di primo anno di zoologia e botanica deve precedere gli esami di fisiologia generale e di anatomia comparata.

L'esame di mineralogia deve precedere quello di geologia. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di mineralogia".

Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

2) Chimica farmaceutica applicata;

9) Scienza dell'alimentazione.

Art. 54. - E' cosi' modificato nella prima parte:

L'esame per la laurea in farmacia consiste: "in una prova di analisi chimica qualitativa, in una prova di analisi chimica quantitativa".

Art. 55. - E' cosi' modificato:

"Gli studenti non possono presentarsi agli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno gia' superato l'esame di chimica generale ed inorganica".

Non possono sostenere gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.

Non possono sostenere esami di esercizi di chimica farmaceutica I se non hanno superato l'esame di chimica generale.

Non possono sostenere l'esame di chimica biologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.

Non possono sostenere esami di farmacologia e farmacognosia, se non hanno superato gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica I e II corso.

Art. 94. - All'elenco delle scuole di specializzazione presso la Facolta' di medicina e chirurgia vanno aggiunte quelle di:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

Scuola di specializzazione in urologia.

Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina del lavoro ed in urologia.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 126. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro fa parte integrante dell'Istituto di medicina del lavoro e dispone dei reparti di degenza, dei laboratori, degli archivi e della biblioteca dell'Istituto.

Art. 127. - Durante il corso oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia, diagnostica differenziale e di terapia speciale al letto dell'ammalato.

Si svolgeranno esercitazioni teoriche pratiche nei laboratori e si eseguiranno visite didattiche agli ambienti di lavoro nelle varie industrie.

Art. 128. - La scuola e' posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro e si avvale di docenti all'uopo designati dalla Direzione della scuola.

Art. 129. - La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni e delle visite agli ambienti di lavoro, e' obbligatoria cosi' pure e' obbligatorio l'internato nell'Istituto di medicina del lavoro.

Art. 130. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato un apposito esame. La graduatoria verra' stabilita in base all'esito dell'esame ed ai titoli di studio e di carriera dei candidati. Alla scuola non sono ammessi piu' di sedici specializzandi per ogni anno. Non sono ammessi abbreviazioni della durata del corso, salvo restando le clausole dell'art. 104 dello statuto per le scuole di perfezionamento.

Art. 131. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento dell'anno.

La iscrizione al 2° anno del corso e' subordinata al superamento degli esami del primo anno.

Art. 132. - La durata della scuola di specializzazione e' di due anni.

Art. 133. - Sono materie di insegnamento per il primo anno:

Fisiologia del lavoro;

Medicina preventiva e sociale;

Igiene del lavoro;

Tecnologia e psicologia del lavoro;

Patologia medica del lavoro;

Tecnica e diagnostica di laboratorio;

Sono materie di insegnamento per il secondo anno:

Clinica del lavoro;

Dermatosi professionale;

Infortuni sul lavoro;

Tecnologia professionale;

Medicina assicurativa valutazione di danno.

Art. 134. - Tutte le altre norme sono comuni a quelle delle altre scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 135. - La scuola fa parte integrante dell'Istituto in clinica urologica e dispone dei reparti di degenza, dei laboratori, degli archivi e della biblioteca dell'Istituto.

Art. 136. - Durante il corso, che ha la durata di tre anni, oltre alle lezioni relative, alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia, diagnostica differenziale e di terapia tecnico - chirurgica speciale al letto dell'ammalato.

Art. 137. - La scuola e' posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore dell'Istituto di urologia e si avvale di docenti all'uopo designati dalla Direzione della scuola.

Art. 138. - La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni e' obbligatoria; cosi' pure e' obbligatorio l'internato dell'Istituto.

Art. 139. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato apposito esame. La graduatoria verra' stabilita in base all'esito dell'esame ed i titoli di studio e di carriera dei candidati. Alla scuola non sono ammesse abbreviazioni della durata del corso, salve restando le clausole dell'art. 192 dello statuto per le scuole di perfezionamento.

Art. 140. - Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione scade il 30 novembre di ogni anno.

Art. 141. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la relativa firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento dell'anno. L'iscrizione al terzo anno del corso e' subordinata rispettivamente al superamento degli esami delle materie del 1° e 2° anno. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione da depositare un mese prima dell'esame.

Art. 142. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso dal preside della Facolta', su proposta del direttore della scuola.

Art. 143. - La Commissione dell'esame di diploma e' costituita da cinque membri nominati dal preside della Facolta', udito il direttore della scuola.

Art. 144. - Programma di insegnamento:

1° anno:

Anatomia delle vie urinarie.

Fisiopatologia della funzione urinaria (reni, ureteri, vescica, prostata).

Tecnica urologica ed endoscopia.

2° anno:

Semeiotica e diagnostica urologica. Radiologia urologica, Anatomia patologica delle vie urinarie.

3° anno:

Patologia e terapia medica e chirurgia delle vie urinarie.

Tecnica operatoria chirurgica ed urologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 1957

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 42. - RELLEVA

Art. 1

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