DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1957, n. 911
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della, Costituzione;
Visto art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione ai Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e data al Memorandum d'intesa relativo ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dall'altro, firmato a Roma il 5 luglio 1956.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 luglio 1956, conformemente al n. 9 del Memorandum di cui all'articolo precedente.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 70. - RELLEVA
Memorandum
Memorandum d'intesa relativo ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia tra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dall'altro. Con riferimento all'art. 77, paragrafo 5, del Trattato di pace con l'Italia ed all'ultima frase del paragrafo 2 del Memorandum d'intesa firmato a Washington il 14 agosto 1947, il Governo della Repubblica Italiana da un lato ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro, hanno raggiunto la seguente intesa in ordine ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia: 1. Le misure separate in ordine ai marchi di fabbrica tedeschi, in precedenza tenute in sospeso, saranno adottate dal Governo italiano secondo i principi stabiliti nel presente Memorandum. 2. Subordinatamente alle condizioni ed alle eccezioni specificate nel presente Memorandum, tutti i marchi di fabbrica tedeschi saranno restituiti ai loro precedenti proprietari tedeschi. 3. In linea generale, i marchi di fabbrica tedeschi concernenti le merci fabbricate in Italia da ditte gia' controllate da capitale tedesco saranno venduti alle persone a cui furono vendute le ditte. Qualora invece uno di tali marchi sia restituito al precedente proprietario tedesco in applicazione del successivo paragrafo 8, saranno salvaguardati gli interessi delle persone a cui la ditta fu venduta. Tuttavia, i marchi di fabbrica di proprieta' di ditte costituite secondo la legislazione vigente in Germania in cui esista una sostanziale partecipazione di capitale non tedesco legittimamente acquistata anteriormente al 16 settembre 1947, non saranno, in linea generale, considerati tedeschi. Le vendite saranno effettuate a fabbricanti anziche' ad agenti di vendita. 4. Speciali disposizioni saranno adottate per la salvaguardia del diritto di persone o di ditte di usare un marchio di fabbrica tedesco nei casi in cui tali persone o ditte abbiano legittimemente usato in Italia detto marchio anteriormente al 16 settembre 1947. 5. Tutti i marchi di fabbrica tedeschi che siano stati annuillati in Germania dalle Potenze Alleate saranno annullati anche in Italia e la loro nuova registrazione e il loro uso esclusivo saranno proibiti, nel territorio italiano, conformemente alla legislazione in materia vigente in Italia. Tutti i marchi di fabbrica tedeschi il cui uso sia stato sottoposto a restrizioni ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Federale tedesca saranno sottoposti ad analoghe restrizioni in Italia. 6. In attesa della riunificazione della Germania, le disposizioni del presente Memorandum concernenti la restituzione non si applicano ai marchi di fabbrica di cui siano titolari persone residenti nella Zona Sovietica della Germania. Peraltro, nei casi in cui un marchio che sarebbe altrimenti soggetto a restituzione sia registrato in Italia a nome di persona residente nella Zona Sovietica e la Repubblica Federale di Germania abbia consentito a persona residente nella Repubblica Federale di acquisire un identico marchio, a tale persona sara' del pari consentito, in circostanze appropriate, di ottenere tale marchio in Italia. 7. I residenti nel Settore occidentale di Berlino beneficiano, per quanto riguarda i marchi di fabbrica, dello stesso trattamento accordato ai residenti nella Repubblica Federale. 8. Potranno farsi delle eccezioni ai principi innanzi esposti nel caso di marchi di fabbrica per i quali sussistano speciali condizioni. 9. Il presente Memorandum d'intesa entrera' in vigore il giorno della firma. Fatto in Roma, in quattro originali, addi' 5 luglio 1956, in lingua Italiana, francese ed inglese, ogni testo facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana R. DI CARROBIO Per il Governo della Repubblica Francese J. FOUQUES DUPARC Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord ASHLEY CLARKE Per il Governo degli Stati, Uniti d'America JOHN D. JERNEGAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARINO
Memorandum
Memorandum d'accord relatif aux marques de fabrique allemandes en Italie entre les Gouvernements de la Republique Francaise, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amerique d'une part et le Gouvernement de la Republique Italienne d'autre part. Parte di provvedimento in formato grafico
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