DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 912
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande di indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.
Art. 2
A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sara' fatto fronte con le disponibilita' di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 29 marzo 1957 conformemente al n. 7 del Memorandum d'intesa di cui all'art. 1.
GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 55. - RELLEVA
Memorandum
Memorandum d'intesa fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, desiderando accelerare la definizione di tutte le domande di indennizzo in corso da parte di nazionali del Regno Unito in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia, hanno raggiunto la seguente intesa. 1. (i). Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord non presentera' al Governo della Repubblica Italiana per via diplomatica nessuna ulteriore domanda di indennizzo, da parte di nazionali del Regno Unito, in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia, dopo il 28 settembre 1957. (ii) Alle disposizioni del presente Memorandum d'intesa verra' data, da parte dei due Governi, la pubblicita' necessaria. (iii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord si riservera' il diritto di presentare al Governo della Repubblica Italiana, entro il termine suindicato, qualsiasi domanda avanzata da nazionali del Regno Unito in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia la quale e' incompleta o priva della necessaria documentazione, purche' il Governo del Regio Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riconosca che non fu possibile al richiedente, per buone ragioni, di accertare la entita' della perdita o del danno sofferto o di preparare la documentazione necessaria da unirsi alla domanda di indennizzo entro i termini prescritti, e che la perdita o il danno oggetto della domanda di indennizzo rientrano nelle disposizioni dello art. 78. In tal caso la documentazione o la domanda definitiva dovra' essere presentata al Governo Italiano entro sei mesi dalla suddetta data, e cioe' non oltre il 28 marzo 1958. 2. Il Governo della Repubblica italiana: (i) Fara' tutto quanto gli e' possibile per essere messo in grado di comunicare al piu' presto all'Ambasciata di Sua Maesta' britannica in Roma le decisioni delle Autorita' italiane competenti riguardo a tutte le domande d'indennizzo fatte in base all'art. 78 e gia' presentate al Governo della Repubblica italiana da o per conto di nazionali del Regno Unito alla data del presente Memorandum d'intesa, ed in ogni caso fara' si' che le Autorita' italiane competenti arrivino ad una decisione in merito a tutte le domande di indennizzo summenzionate, presentate prima d'ora, e che tutte queste decisioni vengano comunicate per iscritto alla Ambasciata di Sua Maesta' britannica entro il 28 marzo 1958. (ii) provvedera' affinche' le Autorita' italiane competenti raggiungano al piu' presto possibile una decisione su qualsiasi domanda o domande d'indennizzo presentate, con la dovuta documentazione, fra la data del presente Memorandum d'intesa ed il 28 settembre 1957 ed affinche' in ogni caso la decisione sia comunicata per iscritto all'Ambasciata di Sua Maesta' britannica entro dodici mesi dalla data di presentazione di tale domanda o domande o, nei casi di cui al paragrafo 1 (iii), dalla data in cui la documentazione e' stata presentata. 3. Se la decisione delle Autorita' italiane competenti comunicata in base al paragrafo 2 (i) e (ii) del presente Memorandum d'intesa e' un rifiuto totale della domanda per ragioni legali o di fatto, o un rifiuto parziale dovuto al fatto che una decisione non puo' essere data allo stato attuale della documentazione o per altre ragioni, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord potra' richiedere alle Autorita' italiane competenti, entro sei mesi dalla data della lettera di comunicazione, di riesaminare, se possibile, la domanda alla luce della nuova documentazione prodotta dal presentatore della domanda o per altre buone ragioni, ed il Governo della Repubblica Italiana comunichera' all'Ambasciata di Sua Maesta' britannica la decisione delle Autorita' italiane competenti basata su detto nuovo esame entro sei mesi dal ricevimento da parte delle Autorita' italiane competenti della richiesta di ripresa in esame. 4. Il Governo della Repubblica italiana: (i) paghera' l'ammontare dell'indennizzo assegnato dalle Autorita' italiane competenti ed accettato dal presentatore della domanda entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del Ministero del tesoro, dei necessari documenti d'accettazione debitamente completati dallo interessato o da chi per esso; (ii) in caso di assegnazione di indennizzo fatta dalla Commissione di conciliazione anglo-italiana paghera' l'indennizzo cosi' assegnato entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero del tesoro dei necessari documenti di accettazione debitamente completati dall'interessato o da chi per esso; (iii) dell'emissione dei mandati di pagamento degli indennizzi a favore degli interessati o dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, dara' notifica per iscritto all'Ambasciata di Sua Maesta' britannica. 5. Il presente Memorandum d'intesa non influenzera' in modo alcuno le disposizioni del paragrafo 8 dell'art. 78 ne' quelle dell'art. 83 del Trattato di pace. 6. Qualsiasi controversia che possa sorgere fra i due Governi circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Memorandum d'intesa verra' considerata come controversia cui si applichi l'art. 83 del Trattato di pace con l'Italia e sara', quindi, deferita alla Commissione di conciliazione anglo-italiana. 7. Il presente Memorandum d'intesa entrera' in vigore alla data nella quale verra' firmato. Fatto di un duplice esemplare in Roma addi' 29 marzo 1957 nelle lingue inglese ed italiana entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana VITTORIO BADIMI Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ASHLEY CLARKE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Memorandum
Memorandum of understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Italy regarding claims by British Nationals under Article 78 of the Treaty of Peace with Italy. Parte di provvedimento in formato grafico
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