DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 913

Type DPR
Publication 1957-07-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso in Roma il 29 marzo 1957.

Art. 2

A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sara' fatto fronte con le disponibilita' di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 56. - RELLEVA.

Memorandum

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra. Con riferimento agli articoli 78 e 83 del Trattato di pace con l'Italia, il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno raggiunto la seguente intesa allo scopo di addivenire alla definizione ed al pagamento, entro un anno, di tutti i reclami americani nei confronti dell'Italia per danni di guerra. 1. I reclami da definirsi con la nuova procedura stabilita col presente Memorandum saranno quelli descritti nell'apposito elenco firmato dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma e dal Ministero del tesoro italiano in data 4 marzo 1957. Detto elenco comprende i seguenti reclami, presentati al Governo italiano attraverso l'Ambasciata degli Stati Uniti di America in Roma o direttamente: a) i reclami per i quali il Governo italiano non ha notificato al reclamante ne' un'offerta ne' un rigetto; b) i reclami per i quali l'offerta del Governo italiano non e' stata accettata dal reclamante; e c) altri reclami che i due Governi hanno di comune accordo stabilito di includere nei presente Memorandum. 2. Allo scopo di definire tutti i reclami compresi nel suddetto apposito elenco il Governo italiano si impegna di versare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Memorandum, la somma di lire 950.000.000 (lire novecentocinquantamilioni) alla Commissione di conciliazione italo-americana, organo autonomo internazionale istituito a norma dell'art. 83 del Trattato di pace. Tale somma sara' pagata a titolo definitivo dal Governo italiano su apposito conto corrente bancario che sara' intestato al Segretariato misto della predetta Commissione di conciliazione italo-americana. Qualora il totale degli indennizzi assegnati ai reclamanti con la nuova procedura risultasse inferiore o superiore alla somma indicata nel presente paragrafo, saranno presi accordi fra i due Governi per la sistemazione della differenza. 3. L'Agente degli Stati Uniti e l'Agente italiano formuleranno d'intesa la proposta dell'importo da pagare per ciascun reclamo. Cio' sara' eseguito in modo sollecito ed equo, tenendo presenti i criteri tratti dalla esperienza finora acquisita nella definizione dei reclami, la documentazione prodotta dai reclamanti e, se disponibili, le risultanze delle indagini gia' eseguite dalle Autorita' italiane e le informazioni eventualmente assunte dai due Agenti. Il Governo italiano mettera' a disposizione dei due Agenti le informazioni raccolte per ogni reclamo e, a richiesta dei due Agenti, promuovera' nuove indagini su particolari reclami. Lo Agente italiano comunichera' immediatamente ogni proposta al Ministero del tesoro italiano. Se entro quindici giorni dalla comunicazione non avra' ricevuto alcuna obiezione di carattere sostanziale, si presumera' che il Ministero del tesoro abbia approvata la proposta. 4. L'Agente degli Stati Uniti informera' ciascun reclamante della proposta formulata in ordine al suo reclamo e lo invitera' a presentare una dichiarazione di accettazione o di rigetto entro 30 giorni. 5. I due Agenti, trascorso il termine di 30 giorni, sottoporranno le proposte da essi stabilite per ciascun reclamo alla Commissione di conciliazione italo-americana, informandola dell'accettazione, del rigetto o della mancata risposta del reclamante. Per ciascun reclamo, in ordine al quale la proposta stabilita dai due Agenti e' stata accettata dal reclamante, la Commissione emettera' una decisione sulla base della proposta stessa e della sua accettazione. Per ciascun reclamo, in ordine il quale la proposta stabilita dagli Agenti sia stata respinta o non accettata dal reclamante, o in ordine al quale gli Agenti si siano trovati in disaccordo, la Commissione emettera' la decisione che riterra opportuna, dopo aver debitamente esaminato il reclamo. 6. Per ciascuna decisione, il Segretariato misto della Commissione di conciliazione italo-americana provvedera' al pagamento entro 60 giorni mediante assegno emesso sul conto bancario di cui al paragrafo 2 del presente Memorandum. 7. Dopo il 28 giugno 1957, il Governo italiano non sara' tenuto ad accettare da cittadini degli Stati Uniti ulteriori reclami ai sensi dell'art. 78 del Trattato di pace. Il Governo italiano provvedera' alla definizione di ciascun reclamo ad esso presentato da un cittadino degli Stati Uniti ai sensi dell'art. 78 e non compreso nel presente Memorandum, entro un anno dalla presentazione del reclamo debitamente documentato: 8. I reclami non compresi nel presente Memorandum saranno definiti con la procedura finora seguita. 9. Il Governo italiano continuera' a pagare la sua quota di spese per l'Ufficio dell'Agente americano come finora. 10. Il presente Memorandum d'intesa entrera' in vigore non appena i due Governi si saranno notificati l'avvenuto compimento delle formalita' previste dalle loro rispettive legislazioni. Fatto a Roma il 29 marzo 1957, in duplice originale, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana BADINI Per il Governo degli Stati Uniti d'America ZELLERBACH Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Memorandum

Memorandum Parte di provvedimento in formato grafico

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