DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 914
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1917;.
Sentito il Consiglio dei Ministri
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro, firmato in Roma il 29 marzo 1957.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro provvedera' a quanto occorre per il trasferimento allo Stato delle somme in danaro, in titoli o in valute che risultino attualmente disponibili e di quelle che si renderanno disponibili in seguito, sui conti speciali gia' intestati al Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia, sia per i proventi gia' riscossi per effetto di tale liquidazione che per quelli che verranno in seguito realizzati in dipendenza dell'art. 2 del suindicato Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957.
Art. 3
Le funzioni gia' di competenza del Comitato internazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, trasferite a favore del Governo italiano, saranno esercitate dal Ministro per il tesoro, che avra' competenza a provvedere anche in ordine alle disposizioni di cui a tutti gli altri paragrafi del Memorandum stesso.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 29 marzo 1957, conformemente al n. 9 del Memorandum d'intesa di cui all'art. 1.
GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1957.
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 54. - RELLEVA
Allegato
Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi tra i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, da un lato, e il Governo della Repubblica Italiana dall'altro. Con riferimento all'art. 77, paragrafo 5, del Trattato di pace con l'Italia e al Memorandum d'intesa firmate a Washington il 14 agosto 1947, e tenuto conto della rinuncia da parte del Governo Italiano ai reclami verso la Germania, di cui al paragrafo 4 dell'art. 77 del Trattato di pace, il Governo Italiano da un lato e il Governo della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America (in seguito denominati "I tre Governi") dall'altro, hanno raggiunto la seguente intesa in ordine ai beni tedeschi, di qualunque natura essi siano, trovandosi in Italia e nei territori amministrati dal Governo Italiano e in ordine ai proventi della vendita di tali beni. 1. Il Comitato dei beni tedeschi in Italia, costituito in applicazione del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 (in seguito denominato il Comitato) cessera' di esercitare le sue funzioni a cominciare dalla data di entrata in vigore del presente Memorandum. Tutti i poteri e le funzioni gia' di pertinenza del Comitato ai sensi del Memorandum del 14 agosto 1947 saranno, per quanto riguarda i beni per i quali il Comitato non ha ancora disposto, esercitati per l'avvenire dal Governo Italiano. 2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Memorandum, i tre Governi trasferiscono al Governo Italiano i restanti beni tedeschi di qualunque natura essi siano, trovatisi in Italia e nei territori amministrati dal Governo italiano nonche' i proventi della vendita dei beni tedeschi gia' liquidati o in corso di liquidazione a seguito di decisioni del Comitato. 3. Il Governo italiano, s'impegna ad accantonare su questi proventi una somma di Lire un miliardo e 224 milioni ed a rimettere immediatamente ai Governi dei Paesi di cui all'elenco allegato le somme ivi indicate. 4. Le disposizioni da adottare riguardo ai marchi di fabbrica tedeschi hanno formato oggetto di un Memorandum d'intesa separato. 5. Per quanto riguarda i beni tedeschi per i quali non e' stato ancora disposto, il Governo Italiano dovra' tener conto delle eccezioni previste al paragrafo 2 del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 e curare adeguatamente la salvaguardia degli interessi non tedeschi in tali beni allorche' questi interessi siano stati legittimamente acquisiti prima del 16 settembre 1947. 6. Il Governo Italiano provvedera' alla sollecita esecuzione delle decisioni precedentemente adottate dal Comitato. 7. Tutti gli oneri, quali i rimborsi dipendenti dalle eccezioni previste al paragrafo 2 del Memorandun d'intesa del 14 agosto 1947, gia' decisi dal Comitato od autorizzati dal Governo Italiano in base ai poteri affidatigli con il paragrafo 1 del presente Memorandum, e le spese amministrative che sono state o saranno incontrate per l'amministrazione dei beni tedeschi, saranno a carico del Governo Italiano che ne prelevera' l'importo dai beni tedeschi o dai proventi ad esso trasferiti in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Memorandum. 8. I firmatari del presente Memorandum d'intesa convengono di interpretare le disposizioni dell'art. 77 paragrafo 5 del Trattato di pace, del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 e del presente Memorandum, nel senso che esse non riguardano i beni acquistati dalla Germania o dai cittadini tedeschi posteriormente al 15 settembre 1947. Per quanto concerne i brevetti appartenenti a cittadini tedeschi la data da prendere in considerazione sara' quella del 30 novembre 1946. 9. Il presente Memorandum d'intesa entrera' in vigore alla data della sua firma. Sono abrogate tutte le disposizioni del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 contrarie al presente Memorandum. Fatto in Roma, in quattro esemplari, addi' 29 marzo 1957, in inglese, francese ed Italiano, ogni testo facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana VITTORIO BADINI Per il Governo della Repubblica Francese J.FOUQUES DUPARC Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord ASHLEY CLARKE Per il Governo degli Stati Uniti d'America ZELLBRBACH Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA ELENCO PREVISTO NEL PARAGRAFO 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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