LEGGE 3 ottobre 1957, n. 915
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzata la vendita, a trattativa privata in favore della provincia di Roma, del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni nn. 20, 20-A, 22 e 24, costituito da un edificio a cinque piani, autorimessa, tettoia ed annesso giardino, per il prezzo di lire 202.000.000 rateizzato in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate. Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare colle legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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