DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1957, n. 917
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale e' stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice; Vista la nota del 18 luglio 1956, n. 3792/XII-1, con la quale l'Ente autonomo del Flumendosa ha chiesto la rappresentanza e la difesa dei propri interessi, nei giudizi attivi e passivi, da parte dell'Avvocatura dello Stato; Ritenuto che l'Ente autonomo del Flumendosa e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici; Considerata l'opportunita' dell'assunzione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e della difesa del detto Ente nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali; Visto il testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta: L'Avvocatura, dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.
GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 60. - RELLEVA
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